Sentenza 81/1993 (ECLI:IT:COST:1993:81)
Massima numero 19297
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/02/1993; Decisione del
26/02/1993
Deposito del 11/03/1993; Pubblicazione in G. U. 17/03/1993
Titolo
SENT. 81/93 C. PROCESSO PENALE - ACQUISIZIONE DI PROVE IN GIUDIZIO - COMUNICAZIONI TELEFONICHE - NORME CODICISTICHE RELATIVE ALLE INTERCETTAZIONI E ALLA TUTELA DEL SEGRETO PROFESSIONALE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA - ATTUAZIONE, CON ESSE, AMPIA, MA PUR SEMPRE PARZIALE, DEI VALORI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE IN MATERIA.
SENT. 81/93 C. PROCESSO PENALE - ACQUISIZIONE DI PROVE IN GIUDIZIO - COMUNICAZIONI TELEFONICHE - NORME CODICISTICHE RELATIVE ALLE INTERCETTAZIONI E ALLA TUTELA DEL SEGRETO PROFESSIONALE DEI RESPONSABILI DEL SERVIZIO DI TELEFONIA - ATTUAZIONE, CON ESSE, AMPIA, MA PUR SEMPRE PARZIALE, DEI VALORI GARANTITI DALLA COSTITUZIONE IN MATERIA.
Testo
Nelle norme del codice di procedura penale relative all'acquisizione delle prove in giudizio i valori garantiti dall'art. 15 Cost. sono rappresentati in misura indubbiamente ampia e, tuttavia, parziale. Oltre agli articoli concernenti le intercettazioni telefoniche (artt. 266 e 271 cod.proc.pen.), assume sicuramente rilievo l'art. 256 cod.proc.pen., il quale, nel regolare in via generale l'acquisizione di documenti coperti dal segreto professionale (o dal segreto di Stato), pone una disciplina applicabile anche all'ente gestore del servizio pubblico della telefonia e, pertanto, costituisce, per l'aspetto considerato, l'attuazione per via legislativa della tutela connessa al dovere di riserbo, implicitamente contenuto nell'art. 15 della Costituzione come garanzia istituzionale del diritto della persona alla liberta' e alla segretezza delle comunicazioni. Tuttavia, proprio in ragione della sua natura giuridica, tale garanzia non puo' essere scambiata con la tutela direttamente attribuita ai soggetti della comunicazione in ordine alla segretezza della sfera privata che circonda l'esercizio della relativa liberta'.
Nelle norme del codice di procedura penale relative all'acquisizione delle prove in giudizio i valori garantiti dall'art. 15 Cost. sono rappresentati in misura indubbiamente ampia e, tuttavia, parziale. Oltre agli articoli concernenti le intercettazioni telefoniche (artt. 266 e 271 cod.proc.pen.), assume sicuramente rilievo l'art. 256 cod.proc.pen., il quale, nel regolare in via generale l'acquisizione di documenti coperti dal segreto professionale (o dal segreto di Stato), pone una disciplina applicabile anche all'ente gestore del servizio pubblico della telefonia e, pertanto, costituisce, per l'aspetto considerato, l'attuazione per via legislativa della tutela connessa al dovere di riserbo, implicitamente contenuto nell'art. 15 della Costituzione come garanzia istituzionale del diritto della persona alla liberta' e alla segretezza delle comunicazioni. Tuttavia, proprio in ragione della sua natura giuridica, tale garanzia non puo' essere scambiata con la tutela direttamente attribuita ai soggetti della comunicazione in ordine alla segretezza della sfera privata che circonda l'esercizio della relativa liberta'.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 15
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte