Sentenza 81/1993 (ECLI:IT:COST:1993:81)
Massima numero 19298
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
26/02/1993; Decisione del
26/02/1993
Deposito del 11/03/1993; Pubblicazione in G. U. 17/03/1993
Titolo
SENT. 81/93 D. PROCESSO PENALE - ACQUISIZIONE DI PROVE - NOTIZIE SUI DATI ESTERIORI (AUTORI, TEMPO E LUOGO) DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE - RITENUTA ESCLUSIONE DELLE GARANZIE PREVISTE RIGUARDO ALLE NOTIZIE ACQUISITE, MEDIANTE INTERCETTAZIONI, SUL CONTENUTO DELLE STESSE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA' DELLE SUDDETTE GARANZIE, PUR IN MANCANZA DI SPECIFICHE NORME PROCESSUALI IN FORZA DELLA IMMEDIATA E GENERALE EFFICACIA DEL PRECETTO COSTITUZIONALE, ANCHE NELLA PRIMA IPOTESI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 81/93 D. PROCESSO PENALE - ACQUISIZIONE DI PROVE - NOTIZIE SUI DATI ESTERIORI (AUTORI, TEMPO E LUOGO) DELLE CONVERSAZIONI TELEFONICHE - RITENUTA ESCLUSIONE DELLE GARANZIE PREVISTE RIGUARDO ALLE NOTIZIE ACQUISITE, MEDIANTE INTERCETTAZIONI, SUL CONTENUTO DELLE STESSE - CONSEGUENTE DENUNCIATA VIOLAZIONE DELLA LIBERTA' E SEGRETEZZA DELLA CORRISPONDENZA - INSUSSISTENZA - APPLICABILITA' DELLE SUDDETTE GARANZIE, PUR IN MANCANZA DI SPECIFICHE NORME PROCESSUALI IN FORZA DELLA IMMEDIATA E GENERALE EFFICACIA DEL PRECETTO COSTITUZIONALE, ANCHE NELLA PRIMA IPOTESI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non e' contestabile che l'art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilita' da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla liberta' e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilita' dei soggetti interessati. Ne', al tempo stesso, puo' negarsi che al riconoscimento di tale diritto, sempre in forza all'art. 15 della Costituzione, sia coessenzialmente legata la garanzia consistente nel dovere, posto a carico di tutti coloro che per ragioni professionali vengano a conoscenza del contenuto e dei dati esteriori della comunicazione, di mantenere il piu' rigoroso riserbo sugli elementi suddetti. Pertanto, anche se la tutela relativa alla riservatezza dei dati di identificazione in questione non si e' finora tradotta in specifiche norme processuali, l'acquisisizione come mezzi di prova dei medesimi non puo' non avvenire nel piu' rigoroso rispetto delle regole che la stessa Costituzione pone direttamente, e cioe' soltanto sulla base di un atto dell'autorita' giudiziaria sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati. Ferma restando la liberta' del legislatore di stabilire piu' specifiche norme di attuazione di tali principi costituzionali, il ricordato livello minimo di garanzie pone dunque un parametro di validita' che spetta al giudice ' a quo' applicare direttamente al caso di specie. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 15 Cost., dell'art. 266 cod.proc.pen., sollevata - per decidere della legittimita' e ammissibilita' dell'acquisizione in giudizio di un tabulato contenente l'indicazione di riferimenti soggettivi temporali e spaziali di comunicazioni telefoniche intercorse - in base all'assunto che la disposizione impugnata, riguardando esclusivamente l'imtercettazione del contenuto della conversazione telefonica, non consentirebbe di tutelare con le stesse garanzie applicabili alle intercettazioni anche il diritto al segreto sul fatto storico dell'intervenuta comunicazione). - V. precedente massima A e ivi richiami.
Non e' contestabile che l'art. 15 della Costituzione, in mancanza delle garanzie ivi previste, preclude la divulgazione o, comunque, la conoscibilita' da parte di terzi delle informazioni e delle notizie idonee a identificare i dati esteriori della conversazione telefonica (autori della comunicazione, tempo e luogo della stessa), dal momento che, facendone oggetto di uno specifico diritto costituzionale alla tutela della sfera privata attinente alla liberta' e alla segretezza della comunicazione, ne affida la diffusione, in via di principio, all'esclusiva disponibilita' dei soggetti interessati. Ne', al tempo stesso, puo' negarsi che al riconoscimento di tale diritto, sempre in forza all'art. 15 della Costituzione, sia coessenzialmente legata la garanzia consistente nel dovere, posto a carico di tutti coloro che per ragioni professionali vengano a conoscenza del contenuto e dei dati esteriori della comunicazione, di mantenere il piu' rigoroso riserbo sugli elementi suddetti. Pertanto, anche se la tutela relativa alla riservatezza dei dati di identificazione in questione non si e' finora tradotta in specifiche norme processuali, l'acquisisizione come mezzi di prova dei medesimi non puo' non avvenire nel piu' rigoroso rispetto delle regole che la stessa Costituzione pone direttamente, e cioe' soltanto sulla base di un atto dell'autorita' giudiziaria sorretto da un'adeguata e specifica motivazione, diretta a dimostrare la sussistenza in concreto di esigenze istruttorie volte al fine, costituzionalmente protetto, della prevenzione e della repressione dei reati. Ferma restando la liberta' del legislatore di stabilire piu' specifiche norme di attuazione di tali principi costituzionali, il ricordato livello minimo di garanzie pone dunque un parametro di validita' che spetta al giudice ' a quo' applicare direttamente al caso di specie. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento all'art. 15 Cost., dell'art. 266 cod.proc.pen., sollevata - per decidere della legittimita' e ammissibilita' dell'acquisizione in giudizio di un tabulato contenente l'indicazione di riferimenti soggettivi temporali e spaziali di comunicazioni telefoniche intercorse - in base all'assunto che la disposizione impugnata, riguardando esclusivamente l'imtercettazione del contenuto della conversazione telefonica, non consentirebbe di tutelare con le stesse garanzie applicabili alle intercettazioni anche il diritto al segreto sul fatto storico dell'intervenuta comunicazione). - V. precedente massima A e ivi richiami.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 15
Altri parametri e norme interposte