Sentenza 82/1993 (ECLI:IT:COST:1993:82)
Massima numero 19302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore VASSALLI
Udienza Pubblica del  26/02/1993;  Decisione del  26/02/1993
Deposito del 11/03/1993; Pubblicazione in G. U. 17/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19299  19300


Titolo
SENT. 82/93 C. PROCESO PENALE - UDIENZA PRELIMINARE - SENTENZA DI NON LUOGO A PROCEDERE - POSSIBILITA' DI PRONUNCIARLA, SECONDO IL CODICE, QUANDO SIA EVIDENTE CHE "IL FATTO NON COSTITUISCE REATO" - ASSERITO CONTRASTO CON LA DIRETTIVA DELLA LEGGE DI DELEGA - ESCLUSIONE (IN BASE SIA ALLA LETTERA CHE ALLO SPIRITO DELLA DIRETTIVA) - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
La previsione della legge di delega (art. 2, dir. n. 52) che abilita il giudice a pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando risulta evidente che il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso, non esclude dalla sfera delibativa quelle restanti cause che pure incidono sul fatto contestato e che il legislatore delegato ha sussunto sotto la formula del fatto che non costituisce reato: ove, infatti, l'enunciato della delega ricevesse una lettura riduttiva nel senso che l'indagine del giudice debba limitarsi al controllo dei soli elementi materiali del reato, della ascrivibilita' del fatto all'imputato e della riconducibilita' del fatto medesimo alla ipotesi-tipo legalmente determinata, qualsiasi difesa che intendesse contestare l'esistenza dell'elemento psicologico del reato o dedurre la presenza di una causa di giustificazione sarebbe privata di qualsiasi "risposta" giurisdizionale. Tale conclusione, pero', in contrasto con i piu' elementari principi di garanzia, non e' consentita ne' dalla lettera ne' dallo spirito della legge di delegazione, che ha modellato il processo e la stessa udienza preliminare in funzione di quelle esigenze di parita' tra accusa e difesa che rappresentano un aspetto essenziale del prescelto modello accusatorio; a tali considerazioni aggiungendosi quelle che possono trarsi dall'altra regola, posta dalla direttiva n. 11 dello stesso art. 2 della legge di delega, dell'obbligo di proscioglimento nel merito anche in presenza di una causa estintiva del reato: regola che, avendo valore di principio generale, e' certo applicabile - sempre che si propongano in termini di evidenza - anche nei casi - che anch'essi senza dubbio "merito" sono - di accertata inesistenza dell'elemento psicologico del reato o di presenza di una causa di giustificazione. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 425 cod.proc.pen. sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. in relazione alla l. 16 febbraio 1987, n. 81, art. 2, dir. 52). - Sulla portata della formula "il fatto non costituisce reato", in relazione alle norme del vecchio codice v. sent. n. 175/1971.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 76

Altri parametri e norme interposte

legge  16/02/1987  n. 81  art. 2  dir. 52