Sentenza 89/1993 (ECLI:IT:COST:1993:89)
Massima numero 19244
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MIRABELLI
Udienza Pubblica del
08/03/1993; Decisione del
08/03/1993
Deposito del 15/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 89/93. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA' - DISCIPLINA - DIFFERENZA DI ETA' CON L'ADOTTANTE - SUPERAMENTO DEL PREVISTO LIMITE DI DICIOTTO ANNI - POSSIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO, RISPETTO AI MINORI IN STATO DI ADOTTABILITA', LESIVA DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO NELL'AMBITO DELLE FORMAZIONI SOCIALI (QUALE LA FAMIGLIA) E DELL'UNITA' DELLA FAMIGLIA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 89/93. ADOZIONE E AFFIDAMENTO - ADOZIONE DI PERSONE MAGGIORI DI ETA' - DISCIPLINA - DIFFERENZA DI ETA' CON L'ADOTTANTE - SUPERAMENTO DEL PREVISTO LIMITE DI DICIOTTO ANNI - POSSIBILITA' - MANCATA PREVISIONE - IRRAGIONEVOLE DISPARITA' DI TRATTAMENTO, RISPETTO AI MINORI IN STATO DI ADOTTABILITA', LESIVA DELLA GARANZIA COSTITUZIONALE DEI DIRITTI DELL'UOMO NELL'AMBITO DELLE FORMAZIONI SOCIALI (QUALE LA FAMIGLIA) E DELL'UNITA' DELLA FAMIGLIA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
A differenza dell'adozione dei minori, disciplinata dalla legge n. 184 del 1983, l'adozione di persone maggiori di eta', regolata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ., non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla potesta' dei genitori adottivi, ne' impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato. Inoltre, l'adozione di persone maggiori di eta' e' essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacche' il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 cod. civ.), senza alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando e senza gli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori. Risulta quindi razionalmente giustificata una diversita' di disciplina anche nel superamento - consentito solo per l'adozione di minori, in casi eccezionali che esigono una specifica indagine e la rigorosa valutazione del giudice - del limite posto dal divario di eta' ordinariamente richiesto tra adottante ed adottando. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui, limitatamente al caso del coniuge che chieda di adottare - come nella specie - il figlio dell'altro coniuge, non consente al giudice di ridurre, in presenza di determinate circostanze, il previsto intervallo di eta' tra adottante e adottando). - Sulla illegittimita' della mancata previsione, in casi eccezionali, nella disciplina dell'adozione di minori, della possibilita' di ridurre l'intervallo di eta' tra adottante e adottando, v. s. nn. 44/1990 e 148/1992.
A differenza dell'adozione dei minori, disciplinata dalla legge n. 184 del 1983, l'adozione di persone maggiori di eta', regolata dagli artt. 291 e seguenti cod. civ., non implica necessariamente l'instaurarsi o il permanere della convivenza familiare, non determina la soggezione alla potesta' dei genitori adottivi, ne' impone all'adottante l'obbligo di mantenere, istruire ed educare l'adottato. Inoltre, l'adozione di persone maggiori di eta' e' essenzialmente determinata dal consenso dell'adottante e dell'adottando, giacche' il controllo del Tribunale verte sui requisiti che legittimano l'adozione, essendo rimesso al giudice il ristretto potere di valutare se l'adozione "conviene" all'adottando (art. 312 cod. civ.), senza alcun discrezionale apprezzamento dell'interesse della persona dell'adottando e senza gli incisivi controlli previsti per l'adozione di minori. Risulta quindi razionalmente giustificata una diversita' di disciplina anche nel superamento - consentito solo per l'adozione di minori, in casi eccezionali che esigono una specifica indagine e la rigorosa valutazione del giudice - del limite posto dal divario di eta' ordinariamente richiesto tra adottante ed adottando. (Non fondatezza della questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 30, primo e secondo comma, Cost., dell'art. 291 cod. civ., nella parte in cui, limitatamente al caso del coniuge che chieda di adottare - come nella specie - il figlio dell'altro coniuge, non consente al giudice di ridurre, in presenza di determinate circostanze, il previsto intervallo di eta' tra adottante e adottando). - Sulla illegittimita' della mancata previsione, in casi eccezionali, nella disciplina dell'adozione di minori, della possibilita' di ridurre l'intervallo di eta' tra adottante e adottando, v. s. nn. 44/1990 e 148/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 30
co. 1
Costituzione
art. 30
co. 2
Altri parametri e norme interposte