Sentenza 90/1993 (ECLI:IT:COST:1993:90)
Massima numero 19200
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
08/03/1993; Decisione del
08/03/1993
Deposito del 15/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
19199
Titolo
SENT. 90/93 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OCCUPAZIONE D'URGENZA DELLE AREE DA ESPROPRIARE - TERMINI DI SCADENZA - PROROGHE 'EX LEGE' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEI BENI OCCUPATI AD AGIRE IN GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - INCERTEZZA NELL'INDIVIDUAZIONE DEL 'PETITUM' (NON ESSENDO DESUMIBILE DALL'ORDINANZA DI RIMESSIONE SE IL GIUDIZIO 'A QUO' RIGUARDI OCCUPAZIONI A FINI DI ESPROPRIAZIONE O DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 90/93 B. ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE - OCCUPAZIONE D'URGENZA DELLE AREE DA ESPROPRIARE - TERMINI DI SCADENZA - PROROGHE 'EX LEGE' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DEL PROPRIETARIO DEI BENI OCCUPATI AD AGIRE IN GIUDIZIO PER IL RISARCIMENTO DEL DANNO - INCERTEZZA NELL'INDIVIDUAZIONE DEL 'PETITUM' (NON ESSENDO DESUMIBILE DALL'ORDINANZA DI RIMESSIONE SE IL GIUDIZIO 'A QUO' RIGUARDI OCCUPAZIONI A FINI DI ESPROPRIAZIONE O DI COSTITUZIONE DI SERVITU' DI ELETTRODOTTO) - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
La questione di legittimita' costituzionale delle norme che hanno prorogato termini di scadenza delle occupazioni temporanee autorizzate ai sensi dell'art. 20, L. n. 865 del 1971, va dichiarata inammissibile per carenza di elementi idonei a determinarne con esattezza il 'petitum': non e' infatti desumibile dall'ordinanza di rimessione se nel giudizio 'a quo' si controverta di occupazioni finalizzate all'espropriazione o alla semplice costituzione di una servitu' di elettrodotto, distinzione questa necessaria ai fini di valutare la legittimita' costituzionale delle relative proroghe tenendo conto delle diverse, rispettive normative di riferimento. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 1, comma 5 bis, d.l. 22 dicembre 1984 n. 901, conv. in l. 1 marzo 1985 n. 42; 14, comma secondo, d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, conv. in l. 29 febbraio 1988 n. 47; e 22, l. 20 maggio 1991 n. 158, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost.).
La questione di legittimita' costituzionale delle norme che hanno prorogato termini di scadenza delle occupazioni temporanee autorizzate ai sensi dell'art. 20, L. n. 865 del 1971, va dichiarata inammissibile per carenza di elementi idonei a determinarne con esattezza il 'petitum': non e' infatti desumibile dall'ordinanza di rimessione se nel giudizio 'a quo' si controverta di occupazioni finalizzate all'espropriazione o alla semplice costituzione di una servitu' di elettrodotto, distinzione questa necessaria ai fini di valutare la legittimita' costituzionale delle relative proroghe tenendo conto delle diverse, rispettive normative di riferimento. (Inammissibilita' della questione di costituzionalita' degli artt. 1, comma 5 bis, d.l. 22 dicembre 1984 n. 901, conv. in l. 1 marzo 1985 n. 42; 14, comma secondo, d.l. 29 dicembre 1987 n. 534, conv. in l. 29 febbraio 1988 n. 47; e 22, l. 20 maggio 1991 n. 158, sollevata in riferimento agli artt. 24 e 42 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 42
Altri parametri e norme interposte