Ordinanza 91/1993 (ECLI:IT:COST:1993:91)
Massima numero 19111
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
08/03/1993; Decisione del
08/03/1993
Deposito del 15/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 91/93. IMPIEGO PUBBLICO - FORZE DI POLIZIA - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIRITTO DEI SOTTUFFICIALI AD UN ASSEGNO FUNZIONALE PENSIONABILE - REQUISITI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PLURIENNALE "SENZA DEMERITO" - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE) - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 91/93. IMPIEGO PUBBLICO - FORZE DI POLIZIA - TRATTAMENTO ECONOMICO - DIRITTO DEI SOTTUFFICIALI AD UN ASSEGNO FUNZIONALE PENSIONABILE - REQUISITI - PRESTAZIONE DI SERVIZIO PLURIENNALE "SENZA DEMERITO" - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA (PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE) - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La diversificazione della disciplina dell'assegno funzionale pensionabile - attribuito sia ai sottufficiali delle "forze di polizia" che a quelli delle forze armate, ma condizionato, per i primi soltanto, alla prestazione del servizio "senza demerito" - assolve all'esigenza di assicurare il permanente impegno connesso alla specificita' del servizio di polizia, e costituisce scelta legislativa non arbitraria, collegata alla diversita' delle funzioni svolte dalle due categorie di personale, tra le quali sussistono regimi retributivi e normativi differenziati; non e' dunque possibile operare una comparazione alla stregua del principio di uguaglianza, attesa la non omogeneita' delle situazioni e la necessita' di tener conto del trattamento normativo e di quello economico complessivo, anziche' di singole voci di esso. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, secondo comma, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. in L. 20 novembre 1987 n. 472). - Sull'unificazione normativa del personale delle "forze di polizia" (ancorche' la guardia di finanza e l'arma dei carabinieri appartengano alle forze armate), v. S. n. 277/1991; sui limiti alla possibilita' di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza, v. S. n. 191/1990, O. n. 583/1988.
La diversificazione della disciplina dell'assegno funzionale pensionabile - attribuito sia ai sottufficiali delle "forze di polizia" che a quelli delle forze armate, ma condizionato, per i primi soltanto, alla prestazione del servizio "senza demerito" - assolve all'esigenza di assicurare il permanente impegno connesso alla specificita' del servizio di polizia, e costituisce scelta legislativa non arbitraria, collegata alla diversita' delle funzioni svolte dalle due categorie di personale, tra le quali sussistono regimi retributivi e normativi differenziati; non e' dunque possibile operare una comparazione alla stregua del principio di uguaglianza, attesa la non omogeneita' delle situazioni e la necessita' di tener conto del trattamento normativo e di quello economico complessivo, anziche' di singole voci di esso. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 6, secondo comma, d.l. 21 settembre 1987 n. 387, conv. in L. 20 novembre 1987 n. 472). - Sull'unificazione normativa del personale delle "forze di polizia" (ancorche' la guardia di finanza e l'arma dei carabinieri appartengano alle forze armate), v. S. n. 277/1991; sui limiti alla possibilita' di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza, v. S. n. 191/1990, O. n. 583/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte