Sentenza 207/2021 (ECLI:IT:COST:2021:207)
Massima numero 44265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  07/10/2021;  Decisione del  07/10/2021
Deposito del 29/10/2021; Pubblicazione in G. U. 03/11/2021
Massime associate alla pronuncia:  44264  44266


Titolo
Tributi - In genere - Erogazioni in denaro effettuate in favore di partiti politici - Possibilità per i candidati eletti in Parlamento, a partire dall'anno di imposta 2007, di detrarre dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) un importo pari al 19 per cento per le erogazioni in denaro, per importi determinati, effettuate in conformità a previsioni regolamentari o statutarie del partito beneficiario - Denunciata violazione del principio del divieto di mandato imperativo - Insussistenza - Non fondatezza della questione. (Classif. 255001).

Testo

È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dalla Commissione tributaria di primo grado di Trento in riferimento all'art. 67 della Costituzione, dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. n. 149 del 2013, conv. con modif., in legge n. 13 del 2014, e successivamente modificato dall'art. 1, comma 141, della legge n. 190 del 2014, per cui le erogazioni in denaro - non liberali - effettuate a partire dall'anno di imposta 2007, da parte di candidati o eletti alle cariche pubbliche, consentono a questi ultimi di detrarre anche i versamenti effettuati in forma di donazione, purché in conformità a previsioni regolamentari o statutarie del partito beneficiario. In disparte ogni valutazione - rimessa al giudice eventualmente investito dello scrutinio sulla pretesa creditoria - circa la validità dei contratti in concreto conclusi tra candidati e partiti all'ombra della detraibilità fiscale delle elargizioni effettuate dai primi ai secondi, il tenore della disposizione censurata non consente di evincere alcuna indebita incidenza sullo status del parlamentare, né alcun condizionamento sulle modalità di esercizio del mandato, in lesione del parametro costituzionale invocato. Il contenuto direttamente ascrivibile alla disposizione in esame consiste unicamente in una scelta per la parificazione alle donazioni, ai fini della detraibilità, di erogazioni effettuate da candidati e da eletti in favore del partito di riferimento, allo scopo di incentivare le forme dirette di finanziamento della politica, in un contesto segnato dalla eliminazione di ogni contribuzione pubblica ad essa. Non si determinano perciò effetti di sorta, né sullo status del parlamentare, né sulle modalità di esercizio del mandato, che può e deve continuare ad essere svolto liberamente, in conformità o meno agli indirizzi del partito o gruppo di riferimento. (Precedente: S. 182/2019 - mass. 42310).


Il legislatore gode di discrezionalità in materia di agevolazioni fiscali. (S. 177/2017- mass. 40700; S. 153/2017 - mass. 41363; S. 111/2016 - mass. 38871; S. 279/2014 - mass. 38205; S. 275/2005 - mass. 29595; S. 285/2004 - mass. 28742; S. 143/1982 - mass. 9881; O. 370/1999 - mass. 24971 O. 52/1988 - mass. 10224).



Atti oggetto del giudizio

decreto-legge  28/12/2013  n. 149  art. 11  co. 4

legge  21/02/2014  n. 13  art.   co. 

legge  23/12/2014  n. 190  art. 1  co. 141

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 67

Altri parametri e norme interposte