Ordinanza 92/1993 (ECLI:IT:COST:1993:92)
Massima numero 19128
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
08/03/1993; Decisione del
08/03/1993
Deposito del 15/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 92/93. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - PERSONALE COMANDATO - DIRITTO AL PIU' FAVOREVOLE TRATTAMENTO RETRIBUTIVO (NELLA SPECIE, INDENNITA' GIUDIZIARIA) CORRISPOSTO AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 92/93. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - PERSONALE COMANDATO - DIRITTO AL PIU' FAVOREVOLE TRATTAMENTO RETRIBUTIVO (NELLA SPECIE, INDENNITA' GIUDIZIARIA) CORRISPOSTO AL PERSONALE DELL'UFFICIO DI DESTINAZIONE - ESCLUSIONE - ASSERITA VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA, PROPORZIONALITA' DELLA RETRIBUZIONE ED IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il mancato riconoscimento al personale comandato del piu' favorevole trattamento economico (nella specie, un'indennita' giudiziaria) corrisposto al personale di ruolo dell'ufficio di destinazione, non viola gli artt. 3, 36 e 97 Cost.: non il primo, perche' il comando non comporta inquadramento nell'amministrazione di destinazione ne' attribuzione di qualifica o livello che consenta un raffronto sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza e perche' spetta comunque al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalita', individuare i destinatari, la misura e le caratteristiche delle "indennita' giudiziarie"; non il secondo, in quanto il dipendente comandato conserva, nel periodo di comando la sua posizione retributiva; non l'ultimo in quanto il comando e' istituto correlato al buon andamento della p.a. e non gia' strumento per conseguire miglioramenti retributivi. (Manifesta infondatezza - in riferimento ai suddetti parametri - della questione di costituzionalita' dell'art. 57, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 34, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077) - Sulla discrezionalita' legislativa in materia di "indennita' giudiziaria", v. S. nn. 334/1992, 510 e 119/1991, 238/1990; O. nn. 97 e 422/1990.
Il mancato riconoscimento al personale comandato del piu' favorevole trattamento economico (nella specie, un'indennita' giudiziaria) corrisposto al personale di ruolo dell'ufficio di destinazione, non viola gli artt. 3, 36 e 97 Cost.: non il primo, perche' il comando non comporta inquadramento nell'amministrazione di destinazione ne' attribuzione di qualifica o livello che consenta un raffronto sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza e perche' spetta comunque al legislatore, nel ragionevole esercizio della sua discrezionalita', individuare i destinatari, la misura e le caratteristiche delle "indennita' giudiziarie"; non il secondo, in quanto il dipendente comandato conserva, nel periodo di comando la sua posizione retributiva; non l'ultimo in quanto il comando e' istituto correlato al buon andamento della p.a. e non gia' strumento per conseguire miglioramenti retributivi. (Manifesta infondatezza - in riferimento ai suddetti parametri - della questione di costituzionalita' dell'art. 57, T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, come sostituito dall'art. 34, d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077) - Sulla discrezionalita' legislativa in materia di "indennita' giudiziaria", v. S. nn. 334/1992, 510 e 119/1991, 238/1990; O. nn. 97 e 422/1990.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte