Ordinanza 96/1993 (ECLI:IT:COST:1993:96)
Massima numero 19264
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  08/03/1993;  Decisione del  08/03/1993
Deposito del 15/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 96/93. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - CREDITI PREVIDENZIALI (NELLA SPECIE RENDITA VITALIZIA A CARICO DELL'I.N.A.I.L.) - RITENUTA APPLICABILITA', IN CASO DI RITARDATO PAGAMENTO, DEL CUMULO DI RIVALUTAZIONE MONETARIA E INTERESSI LEGALI ANCHE DOPO LA ELEVAZIONE DI QUESTI ULTIMI AL DIECI PER CENTO - LAMENTATA ESORBITANZA DELLA TUTELA IN TAL MODO ACCORDATA AI CREDITI PREVIDENZIALI (OLTRE CHE AI CREDITI DI LAVORO) RISPETTO A QUELLA GENERALMENTE PREVISTA PER I CREDITI PECUNIARI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione per essere la stessa irrilevante per difetto di pregiudizialita', in quanto l'impugnato art. 429, terzo comma, cod. proc. civ. concerne esclusivamente i crediti di lavoro, mentre il rapporto dedotto nel giudizio 'a quo' ha per oggetto una prestazione previdenziale, per la quale la norma applicabile e' l'art. 442 cod. proc. civ. cosi' come modificato dalla sent. n. 156/1991 della Corte costituzionale.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte