Ordinanza 97/1993 (ECLI:IT:COST:1993:97)
Massima numero 19286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del
08/03/1993; Decisione del
08/03/1993
Deposito del 15/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 97/93. MINIERE - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - INFRAZIONE ALLE RELATIVE NORME - PREVISIONE, IN DETERMINATI CASI, DI UNA SANATORIA A SEGUITO DELLA OTTEMPERANZA ALLA DIFFIDA DELLA AUTORITA' COMPETENTE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IDENTICHE SITUAZIONI VERIFICATESI IN SETTORI DIVERSI DEL LAVORO, CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
ORD. 97/93. MINIERE - PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO - INFRAZIONE ALLE RELATIVE NORME - PREVISIONE, IN DETERMINATI CASI, DI UNA SANATORIA A SEGUITO DELLA OTTEMPERANZA ALLA DIFFIDA DELLA AUTORITA' COMPETENTE - PROSPETTATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AD IDENTICHE SITUAZIONI VERIFICATESI IN SETTORI DIVERSI DEL LAVORO, CON INCIDENZA SUL DIRITTO ALLA TUTELA DELLA SALUTE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Gli illeciti previsti dalla impugnata norma dell'art. 671, secondo comma, del d.P.R. n. 128/1959 sono configurati dalla legge come reati di inosservanza di un ordine legittimo della pubblica autorita', si' che ai fini della sussistenza del reato, e' necessario l'inadempimento, debitamente constatato, alla diffida intimata dall'ingegnere capo; tale configurazione e' espressione di una scelta discrezionale del legislatore fondata su di una valutazione che ragionevolmente differenzia sia la disciplina degli "altri casi", previsti dalla norma impugnata, sia quella delle infrazioni verificatesi in diversi settori di lavoro (art. 9, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520) in ordine alle quali la diffida e' una mera facolta' dell'Ispettore del lavoro non costituente quindi elemento costitutivo del reato. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 671, secondo comma, d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128).
Gli illeciti previsti dalla impugnata norma dell'art. 671, secondo comma, del d.P.R. n. 128/1959 sono configurati dalla legge come reati di inosservanza di un ordine legittimo della pubblica autorita', si' che ai fini della sussistenza del reato, e' necessario l'inadempimento, debitamente constatato, alla diffida intimata dall'ingegnere capo; tale configurazione e' espressione di una scelta discrezionale del legislatore fondata su di una valutazione che ragionevolmente differenzia sia la disciplina degli "altri casi", previsti dalla norma impugnata, sia quella delle infrazioni verificatesi in diversi settori di lavoro (art. 9, d.P.R. 19 marzo 1955, n. 520) in ordine alle quali la diffida e' una mera facolta' dell'Ispettore del lavoro non costituente quindi elemento costitutivo del reato. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 32 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 671, secondo comma, d.P.R. 9 aprile 1959, n. 128).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 32
Altri parametri e norme interposte