Sentenza 99/1993 (ECLI:IT:COST:1993:99)
Massima numero 19317
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GUIZZI
Udienza Pubblica del
10/03/1993; Decisione del
10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
SENT. 99/93. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA' PER CREDITI NON ALIMENTARI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DEL COMPARTO PRIVATO, PER GLI STESSI CREDITI AGGREDIBILI NELLA MISURA DI UN QUINTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 99/93. IMPIEGO PUBBLICO - INDENNITA' DI FINE RAPPORTO - IMPIGNORABILITA' E INSEQUESTRABILITA' PER CREDITI NON ALIMENTARI - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO ALLE INDENNITA' DI FINE RAPPORTO DEL COMPARTO PRIVATO, PER GLI STESSI CREDITI AGGREDIBILI NELLA MISURA DI UN QUINTO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Alla luce della giurisprudenza della Corte che, piu' volte intervenuta sui limiti al pignoramento degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti, ha volutamente allargato, in danno degli stessi, l'area dei crediti pignorabili e di quella, parimenti consolidata, che ha ribadito la natura mista (retributiva, previdenziale e assistenziale) delle varie indennita' di fine rapporto del settore pubblico, non vi e' piu' nessuna ragione che valga a giustificare che mentre per i lavoratori del comparto privato, in virtu' dell'art. 545, quarto comma, cod.proc.civ., le somme dovute per tale titolo dai datori di lavoro sono pignorabili, nella misura massima di un quinto, per ogni tipo di credito, per i dipendenti pubblici, invece, in forza dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, le indennita' di fine rapporto, con le eccezioni previste per i crediti alimentari, sono invece insequestrabili e impignorabili. Considerate, in particolare, la parvita' complessiva della componente previdenziale di tali indennita', che assumono sempre piu' le caratteristiche della retribuzione differita, la progressiva assimilazione - che anche sotto questo aspetto si evidenzia - dei trattamenti di fine rapporto nei due comparti, e la limitata misura dell'emolumento aggredibile dal creditore che agisce in base all'art. 545, cod.proc.civ., l'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, va dunque riconosciuto illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilita' e la pignorabilita', nella misura di un quinto, "anche per ogni altro credito", delle indennita' di fine rapporto ad essi spettanti. - Sulla pignorabilita' delle retribuzioni dei pubblici dipendenti v. S. nn. 89/1987, 878/1988 e 115/1990. - Sulla pignorabilita', in generale, delle pensioni v., sotto diversi profili, S. nn. 209/1084, 155/1987, 1041/1988, 55/1991 e 231/1989. - Sulla pignorabilita' e sequestrabilita' delle indennita' di buonuscita, v. S. n. 340/1990. - Sulla natura mista dell'indennita' di fine rapporto, v. SS. nn. 471/1989, 86/1990, 319/1991, 63/1992.
Alla luce della giurisprudenza della Corte che, piu' volte intervenuta sui limiti al pignoramento degli emolumenti percepiti dai pubblici dipendenti, ha volutamente allargato, in danno degli stessi, l'area dei crediti pignorabili e di quella, parimenti consolidata, che ha ribadito la natura mista (retributiva, previdenziale e assistenziale) delle varie indennita' di fine rapporto del settore pubblico, non vi e' piu' nessuna ragione che valga a giustificare che mentre per i lavoratori del comparto privato, in virtu' dell'art. 545, quarto comma, cod.proc.civ., le somme dovute per tale titolo dai datori di lavoro sono pignorabili, nella misura massima di un quinto, per ogni tipo di credito, per i dipendenti pubblici, invece, in forza dell'art. 1 del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, le indennita' di fine rapporto, con le eccezioni previste per i crediti alimentari, sono invece insequestrabili e impignorabili. Considerate, in particolare, la parvita' complessiva della componente previdenziale di tali indennita', che assumono sempre piu' le caratteristiche della retribuzione differita, la progressiva assimilazione - che anche sotto questo aspetto si evidenzia - dei trattamenti di fine rapporto nei due comparti, e la limitata misura dell'emolumento aggredibile dal creditore che agisce in base all'art. 545, cod.proc.civ., l'art. 2, primo comma, n. 3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, va dunque riconosciuto illegittimo, per violazione dell'art. 3 Cost., nella parte in cui esclude, per i dipendenti degli enti di cui all'art. 1 dello stesso decreto, la sequestrabilita' e la pignorabilita', nella misura di un quinto, "anche per ogni altro credito", delle indennita' di fine rapporto ad essi spettanti. - Sulla pignorabilita' delle retribuzioni dei pubblici dipendenti v. S. nn. 89/1987, 878/1988 e 115/1990. - Sulla pignorabilita', in generale, delle pensioni v., sotto diversi profili, S. nn. 209/1084, 155/1987, 1041/1988, 55/1991 e 231/1989. - Sulla pignorabilita' e sequestrabilita' delle indennita' di buonuscita, v. S. n. 340/1990. - Sulla natura mista dell'indennita' di fine rapporto, v. SS. nn. 471/1989, 86/1990, 319/1991, 63/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte