Sentenza 100/1993 (ECLI:IT:COST:1993:100)
Massima numero 19239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  10/03/1993;  Decisione del  10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19240  19241  19242  19243


Titolo
SENT. 100/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - CONTROLLO DA PARTE DELLA CORTE - LIMITI - DETERMINAZIONE DELL'ORDINE LOGICO DELLE VARIE DOMANDE INTROITATE A SENTENZA NEL PROCESSO CIVILE - POTERE RISERVATO AL GIUDICE 'A QUO' - FATTISPECIE.

Testo
Spetta al giudice 'a quo' stabilire quale sia l'ordine logico delle varie domande introitate a sentenza (art. 277 cod. proc. civ.), oltre che valutare se la controversia non possa essere decisa senza affrontare la questione di costituzionalita'. (Nella specie, e' stata ritenuta rilevante la questione concernente l'art. 69 legge fall., invocato a fondamento della domanda che - sia pur in alternativa ad altre - formava oggetto del giudizio 'a quo'). - S. nn. 73/1991, 97/1987 e 139/1980.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

legge  11/03/1953  n. 87  art. 23