Sentenza 100/1993 (ECLI:IT:COST:1993:100)
Massima numero 19240
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  10/03/1993;  Decisione del  10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19239  19241  19242  19243


Titolo
SENT. 100/93 B. FALLIMENTO - REVOCA FALLIMENTARE DEGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - REGIME SPECIALE DI REVOCABILITA' DEGLI ATTI A TITOLO ONEROSO COMPIUTI TRA CONIUGI NEL PERIODO IN CUI IL FALLITO ESERCITAVA L'IMPRESA COMMERCIALE - ESTENSIONE AGLI ATTI TRA CONIUGI COMPIUTI NELLO STESSO PERIODO A TITOLO GRATUITO - POSSIBILITA' IN VIA DI INTERPRETAZIONE ESTENSIVA O DI APPLICAZIONE ANALOGICA - ESCLUSIONE.

Testo
Lo speciale regime di revoca fallimentare degli atti fra coniugi a titolo oneroso compiuti nel periodo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale - per i quali l'art. 69 legge fall. prevede una presunzione 'juris tantum' di conoscenza dello stato di insolvenza - non e' estensibile agli atti tra coniugi a titolo gratuito ne' in via di interpretazione ne' per analogia, dati i chiari limiti di contenuto e la natura di 'ius singulare' della suddetta disposizione.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte