Sentenza 100/1993 (ECLI:IT:COST:1993:100)
Massima numero 19242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  10/03/1993;  Decisione del  10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19239  19240  19241  19243


Titolo
SENT. 100/93 D. FALLIMENTO - REVOCA FALLIMENTARE DEGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - ATTI A TITOLO GRATUITO COMPIUTI TRA CONIUGI OLTRE DUE ANNI PRIMA DEL FALLIMENTO, MA NEL PERIODO IN CUI IL FALLITO ESERCITAVA L'IMPRESA COMMERCIALE - INAPPLICABILITA' DEL REGIME SPECIALE DI REVOCABILITA' PREVISTO PER GLI ATTI A TITOLO ONEROSO COMPIUTI TRA CONIUGI NELLO STESSO PERIODO - IRRAGIONEVOLEZZA SOPRAVVENUTA DELLA LIMITAZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.

Testo
Venuto meno il generale divieto di donazione tra coniugi per effetto della dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 781 cod. civ., la non applicabilita' dello speciale regime di revoca fallimentare degli atti fra coniugi (previsto dall'art. 69 legge fall.) agli atti a titolo gratuito compiuti dal fallito a favore del coniuge oltre due anni prima della dichiarazione di fallimento ma durante l'esercizio dell'impresa, risulta priva del suo originario fondamento logico e, vieppiu', irragionevole, in quanto comporta che tali liberalita' - non piu' nulle, bensi' revocabili solo alle condizioni rigorose previste dall'art. 2901 cod. civ. e con una decorrenza prescrizionale svantaggiosa - siano irragionevolmente assoggettate ad un sistema di minor tutela dei creditori rispetto agli atti tra coniugi a titolo oneroso compiuti nello stesso periodo. Tale sopravvenuta irragionevolezza non e' superabile in via interpretativa ne' per analogia, bensi' solo mediante una pronuncia di incostituzionalita' parziale (che meglio assicuri la certezza del diritto). Pertanto, va dichiarato costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. (assorbita la censura riferita all'art. 24 Cost.) - l'art. 69, r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui non comprende nel proprio ambito di applicazione gli atti a titolo gratuito compiuti tra coniugi piu' di due anni prima della dichiarazione di fallimento, ma nel tempo in cui il fallito esercitava un'impresa commerciale. - Per la dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 781 cod. civ., v. S. n. 91/1971; sui limiti alla possibilita' di pronunce additive-manipolative, v. S. n. 8/1987; v., altresi', le precedenti massime B e C.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte