Sentenza 100/1993 (ECLI:IT:COST:1993:100)
Massima numero 19243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore SANTOSUOSSO
Udienza Pubblica del  10/03/1993;  Decisione del  10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19239  19240  19241  19242


Titolo
SENT. 100/93 E. FALLIMENTO - REVOCA FALLIMENTARE DEGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - ATTI A TITOLO GRATUITO COMPIUTI TRA CONIUGI OLTRE DUE ANNI PRIMA DEL FALLIMENTO MA NEL PERIODO IN CUI IL FALLITO ESERCITAVA L'IMPRESA COMMERCIALE - AVVENUTA ESTENSIONE AD ESSI, MEDIANTE PRONUNCIA DI INCOSTITUZIONALITA' PARZIALE, DELLO SPECIALE REGIME DI REVOCABILITA' DEGLI ATTI A TITOLO ONEROSO COMPIUTI TRA CONIUGI NELLO STESSO PERIODO - RESIDUI MARGINI DI DISARMONIA NORMATIVA - SPETTANZA AL LEGISLATORE DEL COMPITO DI ELIMINARLI.

Testo
E' compito del legislatore eliminare i residui margini di disarmonia - inerenti alla rilevanza che assume la prova, da parte del coniuge, di aver ignorato lo stato di insolvenza del fallito (laddove la 'partecipatio fraudis' e' richiesta dall'art. 2901, n. 2, cod. civ., per la revoca dei soli atti a titolo oneroso) - che permangono a seguito della pronuncia di incostituzionalita' parziale che estende lo speciale regime di revoca fallimentare degli atti tra coniugi alle liberalita' compiute tra essi prima del biennio anteriore al fallimento.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte

codice civile    n. 0  art. 2901  n.2