Sentenza 101/1993 (ECLI:IT:COST:1993:101)
Massima numero 19364
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del
10/03/1993; Decisione del
10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Titolo
SENT. 101/93 A. PROCESSO PENALE PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERLA DOPO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO, ANCHE QUANDO LA INOSSERVANZA DEL TERMINE DIPENDA DA EVENTI NON ADDEBITABILI ALL'IMPUTATO - CONSEGUENTE DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITA' DI RISOLVERE LA QUESTIONE IN BASE A PRECEDENTI PRONUNCE DELLA CORTE SUI LIMITI DI AMMISSIBILITA' DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA NEI PROCEDIMENTI PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE E NEI CASI DI "NUOVE CONTESTAZIONI" - ESCLUSIONE.
SENT. 101/93 A. PROCESSO PENALE PROCEDIMENTI SPECIALI - APPLICAZIONE DELLA PENA SU RICHIESTA DELLE PARTI - LAMENTATA IMPOSSIBILITA' DI RICHIEDERLA DOPO LA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO, ANCHE QUANDO LA INOSSERVANZA DEL TERMINE DIPENDA DA EVENTI NON ADDEBITABILI ALL'IMPUTATO - CONSEGUENTE DENUNCIATA COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - POSSIBILITA' DI RISOLVERE LA QUESTIONE IN BASE A PRECEDENTI PRONUNCE DELLA CORTE SUI LIMITI DI AMMISSIBILITA' DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA NEI PROCEDIMENTI PENDENTI ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL NUOVO CODICE E NEI CASI DI "NUOVE CONTESTAZIONI" - ESCLUSIONE.
Testo
In ordine alla questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, quando risulti che la inosservanza del termine - coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - per formulare, anche a mezzo di procuratore speciale, la richiesta di applicazione della pena, sia stata determinata da un evento non evitabile, non consentono all'imputato di chiedere egualmente, prima della decisione, il patteggiamento, non valgono le considerazioni - accentrate essenzialmente sulla rapida definizione del processo quale condizione per l'ammissibilita' dei riti differenziati - su cui si basano le decisioni con cui la Corte ha ritenuto legittime le norme transitorie che tali riti permettono per i soli procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice per i quali non siano state ancora compiute le formalita' di apertura del dibattimento, nonche' quelle che non consentono l'accesso agli stessi in caso di nuove contestazioni ai sensi degli artt, 516 e 517 cod.proc.pen.. Nell'anzidetta questione infatti non vengono in rilievo ne' la discrezionalita' di cui gode il legislatore nel dettare disposizioni di carattere transitorio, ne' alcun profilo di addebitabilita' all'inerzia dell'imputato delle conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato. - V. sent. nn. 277/1990, 593/1990, 316/1992 e ordd. nn. 320/1990, 355/1990, 420/1990, 5/1992 e 213/1992.
In ordine alla questione sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nei confronti degli artt. 487, quinto comma, e 446, primo comma, cod.proc.pen., nella parte in cui, quando risulti che la inosservanza del termine - coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado - per formulare, anche a mezzo di procuratore speciale, la richiesta di applicazione della pena, sia stata determinata da un evento non evitabile, non consentono all'imputato di chiedere egualmente, prima della decisione, il patteggiamento, non valgono le considerazioni - accentrate essenzialmente sulla rapida definizione del processo quale condizione per l'ammissibilita' dei riti differenziati - su cui si basano le decisioni con cui la Corte ha ritenuto legittime le norme transitorie che tali riti permettono per i soli procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del nuovo codice per i quali non siano state ancora compiute le formalita' di apertura del dibattimento, nonche' quelle che non consentono l'accesso agli stessi in caso di nuove contestazioni ai sensi degli artt, 516 e 517 cod.proc.pen.. Nell'anzidetta questione infatti non vengono in rilievo ne' la discrezionalita' di cui gode il legislatore nel dettare disposizioni di carattere transitorio, ne' alcun profilo di addebitabilita' all'inerzia dell'imputato delle conseguenze della mancata instaurazione del rito differenziato. - V. sent. nn. 277/1990, 593/1990, 316/1992 e ordd. nn. 320/1990, 355/1990, 420/1990, 5/1992 e 213/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte