Sentenza 101/1993 (ECLI:IT:COST:1993:101)
Massima numero 19365
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore FERRI
Udienza Pubblica del  10/03/1993;  Decisione del  10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19364  19366


Titolo
SENT. 101/93 B. PROCESSO PENALE - TERMINI PERENTORI - PRINCIPIO DI TASSATIVITA' - CONTENUTO EFFETTIVO - APPLICAZIONI - TERMINE PER LA RICHIESTA, DA PARTE DELL'IMPUTATO, DELL'APPLICAZIONE DELLA PENA - CARATTERE PERENTORIO.

Testo
Il principio di tassativita' dei termini perentori, che il legislatore ha introdotto nell'art. 173, primo comma, del codice di procedura penale, non impedisce di ritenere - conformemente a quanto ha precisato la giurisprudenza della Cassazione sull'analoga disposizione, a cui l'art. 173 cod.proc.pen. si ispira, dell'art. 152 cod.proc.civ. - che un termine, per lo scopo che persegue e per la funzione che e' destinato ad assolvere, debba, pur in assenza di una espressa previsione in tal senso, essere rigorosamente osservato e quindi considerato di carattere perentorio. Nessun dubbio percio' che abbia tale natura, essendo coessenziale alla funzione di deflazione e di rapida definizione del processo, tipica dell'applicazione della pena, il termine (coincidente con la dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado) di cui all'art. 446, primo comma, cod.proc.pen. entro il quale e' consentito all'imputato di farne richiesta.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte