Sentenza 102/1993 (ECLI:IT:COST:1993:102)
Massima numero 19451
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
10/03/1993; Decisione del
10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Titolo
SENT. 102/93 A. SANITA' PUBBLICA - DIRITTO DEL S.S.N. A TRATTENERE, RIGUARDO ALLA VENDITA DELLE SPECIALITA' MEDICINALI UNA QUOTA PARI AL 2,5% AL LORDO DI QUANTO DOVUTO AI TITOLARI DI FARMACIE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI CITTADINI E RISPETTO AGLI ALTRI TITOLARI DI FARMACIE CHE VENDONO FARMACI IN REGIME DI ASSISTENZA PUBBLICA IN PICCOLA PERCENTUALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 102/93 A. SANITA' PUBBLICA - DIRITTO DEL S.S.N. A TRATTENERE, RIGUARDO ALLA VENDITA DELLE SPECIALITA' MEDICINALI UNA QUOTA PARI AL 2,5% AL LORDO DI QUANTO DOVUTO AI TITOLARI DI FARMACIE - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AGLI ALTRI CITTADINI E RISPETTO AGLI ALTRI TITOLARI DI FARMACIE CHE VENDONO FARMACI IN REGIME DI ASSISTENZA PUBBLICA IN PICCOLA PERCENTUALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La trattenuta del 2,5% al lordo sull'ammontare di quanto spettante alle farmacie a titolo di rimborso da parte del S.S.N. del prezzo di vendita delle specialita' medicinali, prevista dall'art. 4, quarto comma, della legge n. 412 del 1991, non determina alcuna disparita' di trattamento per i titolari di farmacie e gli altri utenti del servizio sanitario Nazionale dal momento che i primi, in relazione all'attivita' di cessione delle specialita' medicinali, costituente il presupposto della trattenuta suddetta, si trovano in una posizione differenziata rispetto ai secondi poiche', non solo fruiscono dell'assistenza farmaceutica ma, a differenza degli altri utenti del S.S.N., partecipano anche alla erogazione delle stessa mediante la vendita dei farmaci dei quali percepiscono il prezzo dal S.S.N.. Ne' sussiste disparita' di trattamento, nell'ambito della stessa categoria dei farmacisti, in ragione della diversa percentuale di farmaci dispensati in regime d'assistenza pubblica, ovvero in regime privatistico, in quanto e' parallelamente diversa anche la percentuale dei ricavi derivanti dai rimborsi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412). - Su analoga questione v. sent. nn. 70/1960 e 144/1972.
La trattenuta del 2,5% al lordo sull'ammontare di quanto spettante alle farmacie a titolo di rimborso da parte del S.S.N. del prezzo di vendita delle specialita' medicinali, prevista dall'art. 4, quarto comma, della legge n. 412 del 1991, non determina alcuna disparita' di trattamento per i titolari di farmacie e gli altri utenti del servizio sanitario Nazionale dal momento che i primi, in relazione all'attivita' di cessione delle specialita' medicinali, costituente il presupposto della trattenuta suddetta, si trovano in una posizione differenziata rispetto ai secondi poiche', non solo fruiscono dell'assistenza farmaceutica ma, a differenza degli altri utenti del S.S.N., partecipano anche alla erogazione delle stessa mediante la vendita dei farmaci dei quali percepiscono il prezzo dal S.S.N.. Ne' sussiste disparita' di trattamento, nell'ambito della stessa categoria dei farmacisti, in ragione della diversa percentuale di farmaci dispensati in regime d'assistenza pubblica, ovvero in regime privatistico, in quanto e' parallelamente diversa anche la percentuale dei ricavi derivanti dai rimborsi. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, l. 30 dicembre 1991, n. 412). - Su analoga questione v. sent. nn. 70/1960 e 144/1972.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte