Sentenza 102/1993 (ECLI:IT:COST:1993:102)
Massima numero 19458
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del  10/03/1993;  Decisione del  10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19451  19452  19456  19459  19460


Titolo
SENT. 102/93 D. SANITA' PUBBLICA - DIRITTO DEL S.S.N. A TRATTENERE, PER LA VENDITA DELLE SPECIALITA' MEDICINALI, UNA QUOTA PARI AL 2,5% DEI TICKETS - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CAPACITA' CONTRIBUTIVA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Come la Corte ha gia' affermato riguardo allo "sconto" del (25 %) sul prezzo di vendita delle specialita' medicinali, quale in passato previsto dall'art. 4 dell'abrogata legge 4 agosto 1955, n. 692, il regime di prezzo imposto, qual'e' quello delle specialita' medicinali e' tale da assicurare una congrua entrata patrimoniale al titolare della farmacia, si' che nella percezione del prezzo dei medicinali e' rinvenibile un indice concretamente rivelatore di capacita' contributiva; non puo' quindi dubitarsi dell'"idoneita' soggettiva" a far fronte alla prevista trattenuta - pari al 2,5% dell'importo al lordo dei tickets - e deve, in conseguenza escludersi una violazione del principio della capacita' contributiva. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53, primo comma, Cost, della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, comma quarto, l. 30 dicembre 1991, n. 412). - Riguardo allo "sconto farmaceutico" gia' previsto dall'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, v. sentt. nn. 201/1975 e 144/1972, e massima precedente.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 53  co. 1

Altri parametri e norme interposte