Sentenza 102/1993 (ECLI:IT:COST:1993:102)
Massima numero 19460
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore GRANATA
Udienza Pubblica del
10/03/1993; Decisione del
10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Titolo
SENT. 102/93 F. SANITA' PUBBLICA - DIRITTO DEL S.S.N. A TRATTENERE, PER LA VENDITA DELLE SPECIALITA' MEDICINALI, UNA QUOTA PARI AL 2,5% DELL'IMPORTO LORDO DEI TICKETS - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE FISCALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 102/93 F. SANITA' PUBBLICA - DIRITTO DEL S.S.N. A TRATTENERE, PER LA VENDITA DELLE SPECIALITA' MEDICINALI, UNA QUOTA PARI AL 2,5% DELL'IMPORTO LORDO DEI TICKETS - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PROGRESSIVITA' DELL'IMPOSIZIONE FISCALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Data la portata assai limitata sotto l'aspetto sia soggettivo (in riferimento alla categoria onerata) che oggettivo (in relazione alla misura dell'aliquota applicata) della trattenuta del 2,5% prevista dall'art. 4, quarto comma, della legge n. 412 del 1991, sull'ammontare di quanto spetta alle farmacie a titolo di rimborso (da parte del Servizio Sanitario Nazionale) del prezzo di vendita delle specialita' medicinali, e' da escludere che dalla stessa possa ritenersi inciso il principio costituzionale - che per contro va inteso in base ad una connotazione di globalita' - della progressivita' del sistema tributario. Ne' puo' dirsi che tale principio sia violato per essere la "trattenuta" 'de qua' calcolata sull'importo dovuto dal Servizio Sanitario Nazionale senza tener conto delle spese afferenti alla gestione della farmacia, giacche' non si tratta di una imposta di reddito, che almeno tendenzialmente richiede la determinazione di una base imponibile al netto delle spese di produzione del reddito stesso, ma di una ritenuta ancorata all'indice costituito da un trasferimento di ricchezza, nell'ambito dell'imposizione indiretta che in generale puo' non richiedere il computo di spesa alcuna. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412). - V. massima precedente.
Data la portata assai limitata sotto l'aspetto sia soggettivo (in riferimento alla categoria onerata) che oggettivo (in relazione alla misura dell'aliquota applicata) della trattenuta del 2,5% prevista dall'art. 4, quarto comma, della legge n. 412 del 1991, sull'ammontare di quanto spetta alle farmacie a titolo di rimborso (da parte del Servizio Sanitario Nazionale) del prezzo di vendita delle specialita' medicinali, e' da escludere che dalla stessa possa ritenersi inciso il principio costituzionale - che per contro va inteso in base ad una connotazione di globalita' - della progressivita' del sistema tributario. Ne' puo' dirsi che tale principio sia violato per essere la "trattenuta" 'de qua' calcolata sull'importo dovuto dal Servizio Sanitario Nazionale senza tener conto delle spese afferenti alla gestione della farmacia, giacche' non si tratta di una imposta di reddito, che almeno tendenzialmente richiede la determinazione di una base imponibile al netto delle spese di produzione del reddito stesso, ma di una ritenuta ancorata all'indice costituito da un trasferimento di ricchezza, nell'ambito dell'imposizione indiretta che in generale puo' non richiedere il computo di spesa alcuna. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 53, secondo comma, Cost., della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, quarto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412). - V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 53
co. 2
Altri parametri e norme interposte