Sentenza 103/1993 (ECLI:IT:COST:1993:103)
Massima numero 19436
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  10/03/1993;  Decisione del  10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19437  19438  19439  19440  19441  19442  19443  19444  19445  19446


Titolo
SENT. 103/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - RILEVANZA DELLA QUESTIONE - SUSSISTENZA IN BASE ALLA PREMESSA INTERPRETATIVA DEL GIUDICE 'A QUO' - POSSIBILITA' PER LA CORTE DI DISATTENDERE TALE INTERPRETAZIONE - ESCLUSIONE, OVE ESSA NON RISULTI PALESEMENTE ARBITRARIA - FATTISPECIE.

Testo
Una volta che il giudice rimettente abbia ritenuto che la norma indubbiata e' applicabile nel giudizio 'a quo', non puo' la Corte - in sede di controllo sulla rilevanza della relativa questione di legittimita' costituzionale - disattenerne la premessa interpretativa, a meno che quest'ultima risulti palesemente arbitraria (e, cioe', in caso di assoluta reciproca estraneita' fra oggetto della questione e oggetto del giudizio 'a quo) o che l'interpretazione offerta risulti del tutto non plausibile; nel caso di specie - difettando la suddetta condizione - non puo' disattendersi l'argomentata affermazione del giudice amministrativo, secondo cui i decreti presidenziali di scioglimento di consigli comunali e provinciali, adottati ai sensi dell'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, non rientrano fra gli atti cd. politici e sono percio' assoggettabili a controllo giurisdizionale. (Reiezione dell'eccezione di irrilevanza della questione di costituzionalita' concernente il suddetto art. 15-bis, L. n. 55 del 1990). - S. nn. 436/1992, 67/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte