Sentenza 103/1993 (ECLI:IT:COST:1993:103)
Massima numero 19437
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/03/1993; Decisione del
10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Titolo
SENT. 103/93 B. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - DENUNCIATA POSSIBILITA' DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI SCIOGLIMENTO IN BASE AD ELEMENTI LABILI O PRESUNTIVI, IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 103/93 B. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - DENUNCIATA POSSIBILITA' DI ADOTTARE I PROVVEDIMENTI DI SCIOGLIMENTO IN BASE AD ELEMENTI LABILI O PRESUNTIVI, IN VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI RAGIONEVOLEZZA E DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Il potere straordinario di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, conferito al Governo dall'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, e' strettamente correlato al fenomeno eversivo mafioso, e il suo esercizio e' subordinato alla ricorrenza di situazioni di fatto ("collegamenti diretti o indiretti" con la criminalita' organizzata, ovvero "forme di condizionamento" degli amministratori) valutate in connessione ad evenienze pregiudizievoli che da esse possono derivare sul piano della liberta' di determinazione e della funzionalita' degli organi elettivi, o sul piano della sicurezza pubblica. Percio', i provvedimenti di scioglimento adottati nell'esercizio di detto potere non possono ritenersi esentati dall'osservanza del canone di congruita' argomentativa, dovendosi in essi dar conto, con adeguata motivazione, sia dell'effettiva esistenza, suffragata da risultanze obiettive, di situazioni di influenza mafiosa, sia del rapporto di causalita' fra queste e le evenienze pregiudizievoli, e sotto tali aspetti e' consentito il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modificazioni in L. 22 luglio 1991 n. 221). - L'interpretazione della disposizione impugnata tiene conto anche della circolare Min. interno 25 giugno 1991 n. 7102 M/6; riguardo ai limiti della tutela giurisdizionale avverso lo scioglimento 'ex' art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, v. le successive massime C e D.
Il potere straordinario di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, conferito al Governo dall'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, e' strettamente correlato al fenomeno eversivo mafioso, e il suo esercizio e' subordinato alla ricorrenza di situazioni di fatto ("collegamenti diretti o indiretti" con la criminalita' organizzata, ovvero "forme di condizionamento" degli amministratori) valutate in connessione ad evenienze pregiudizievoli che da esse possono derivare sul piano della liberta' di determinazione e della funzionalita' degli organi elettivi, o sul piano della sicurezza pubblica. Percio', i provvedimenti di scioglimento adottati nell'esercizio di detto potere non possono ritenersi esentati dall'osservanza del canone di congruita' argomentativa, dovendosi in essi dar conto, con adeguata motivazione, sia dell'effettiva esistenza, suffragata da risultanze obiettive, di situazioni di influenza mafiosa, sia del rapporto di causalita' fra queste e le evenienze pregiudizievoli, e sotto tali aspetti e' consentito il sindacato giurisdizionale del giudice amministrativo. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modificazioni in L. 22 luglio 1991 n. 221). - L'interpretazione della disposizione impugnata tiene conto anche della circolare Min. interno 25 giugno 1991 n. 7102 M/6; riguardo ai limiti della tutela giurisdizionale avverso lo scioglimento 'ex' art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, v. le successive massime C e D.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte