Sentenza 103/1993 (ECLI:IT:COST:1993:103)
Massima numero 19439
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/03/1993; Decisione del
10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Titolo
SENT. 103/93 D. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - ASSERITA MANCANZA DI PREVISIONI IDONEE A CONSENTIRE IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 103/93 D. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - PRESUPPOSTI E CONDIZIONI - ASSERITA MANCANZA DI PREVISIONI IDONEE A CONSENTIRE IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, adottati, in presenza di collegamenti o di condizionamenti di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, e' sufficientemente garantita - a fronte della latitudine dei poteri di valutazione discrezionale di cui e' dotata l'autorita' procedente - dalla possibilita', per il giudice amministrativo, di verificare l'effettiva sussistenza degli elementi di fatto (di cui la motivazione del provvedimento deve dar conto con riscontri obiettivi), nonche' di valutare, sotto il profilo della logicita', il significato attribuito a detti elementi e l''iter' seguito per pervenire alla decisione di scioglimento. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221). - V. anche la precedente massima C (e, ivi, richiami).
La tutela giurisdizionale nei confronti dei provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali, adottati, in presenza di collegamenti o di condizionamenti di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, e' sufficientemente garantita - a fronte della latitudine dei poteri di valutazione discrezionale di cui e' dotata l'autorita' procedente - dalla possibilita', per il giudice amministrativo, di verificare l'effettiva sussistenza degli elementi di fatto (di cui la motivazione del provvedimento deve dar conto con riscontri obiettivi), nonche' di valutare, sotto il profilo della logicita', il significato attribuito a detti elementi e l''iter' seguito per pervenire alla decisione di scioglimento. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 24 e 113 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221). - V. anche la precedente massima C (e, ivi, richiami).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 113
Altri parametri e norme interposte