Sentenza 103/1993 (ECLI:IT:COST:1993:103)
Massima numero 19440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  10/03/1993;  Decisione del  10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19436  19437  19438  19439  19441  19442  19443  19444  19445  19446


Titolo
SENT. 103/93 E. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - INCIDENZA SU TUTTI I MEMBRI DEL COLLEGIO, INDIPENDENTEMENTE DA LORO RESPONSABILITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA (SOTTO L'ASPETTO PROCEDIMENTALE E DI CONGRUITA' DEL MEZZO AL FINE) NONCHE' DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in caso di collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso (art. 15 bis, L. n. 55 del 1990) costituisce una misura governativa straordinaria di carattere sanzionatorio, che non ha come destinatari i singoli consiglieri, bensi' l'organo collegiale nel suo complesso, in ragione della sua inidoneita' ad amministrare la cosa pubblica; detta misura non e', percio', raffrontabile, sotto l'aspetto procedimentale, con misure riguardanti singole persone (quali la sospensione o rimozione da cariche pubbliche, irrogabili solo a seguito di condanne penali o di misure preventive), e neppure risulta irragionevole sotto i profili dell'adeguatezza del mezzo rispetto al fine e del carattere personale della responsabilita', il quale ultimo non puo' essere riferito ad un organo collegiale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte