Sentenza 103/1993 (ECLI:IT:COST:1993:103)
Massima numero 19440
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/03/1993; Decisione del
10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Titolo
SENT. 103/93 E. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - INCIDENZA SU TUTTI I MEMBRI DEL COLLEGIO, INDIPENDENTEMENTE DA LORO RESPONSABILITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA (SOTTO L'ASPETTO PROCEDIMENTALE E DI CONGRUITA' DEL MEZZO AL FINE) NONCHE' DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 103/93 E. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - INCIDENZA SU TUTTI I MEMBRI DEL COLLEGIO, INDIPENDENTEMENTE DA LORO RESPONSABILITA' - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA (SOTTO L'ASPETTO PROCEDIMENTALE E DI CONGRUITA' DEL MEZZO AL FINE) NONCHE' DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in caso di collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso (art. 15 bis, L. n. 55 del 1990) costituisce una misura governativa straordinaria di carattere sanzionatorio, che non ha come destinatari i singoli consiglieri, bensi' l'organo collegiale nel suo complesso, in ragione della sua inidoneita' ad amministrare la cosa pubblica; detta misura non e', percio', raffrontabile, sotto l'aspetto procedimentale, con misure riguardanti singole persone (quali la sospensione o rimozione da cariche pubbliche, irrogabili solo a seguito di condanne penali o di misure preventive), e neppure risulta irragionevole sotto i profili dell'adeguatezza del mezzo rispetto al fine e del carattere personale della responsabilita', il quale ultimo non puo' essere riferito ad un organo collegiale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221).
Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali in caso di collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso (art. 15 bis, L. n. 55 del 1990) costituisce una misura governativa straordinaria di carattere sanzionatorio, che non ha come destinatari i singoli consiglieri, bensi' l'organo collegiale nel suo complesso, in ragione della sua inidoneita' ad amministrare la cosa pubblica; detta misura non e', percio', raffrontabile, sotto l'aspetto procedimentale, con misure riguardanti singole persone (quali la sospensione o rimozione da cariche pubbliche, irrogabili solo a seguito di condanne penali o di misure preventive), e neppure risulta irragionevole sotto i profili dell'adeguatezza del mezzo rispetto al fine e del carattere personale della responsabilita', il quale ultimo non puo' essere riferito ad un organo collegiale. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte