Sentenza 103/1993 (ECLI:IT:COST:1993:103)
Massima numero 19442
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/03/1993; Decisione del
10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Titolo
SENT. 103/93 G. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - PROCEDIMENTO - ASSENZA DI CONTRADDITTORIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 103/93 G. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - PROCEDIMENTO - ASSENZA DI CONTRADDITTORIO - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA' DELLA P.A. - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, prevedendo che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso avvenga senza "contraddittorio" (inteso come preventiva contestazione degli addebiti e possibilita' di dedurre in ordine ad essi), non contrasta con l'art. 97 Cost., dato che fra i principi costituzionali non rientra quello del "giusto procedimento" amministrativo, e che l'adozione della misura in esame - analogamente allo scioglimento "per gravi motivi d'ordine pubblico", di cui all'art. 39, L. n. 142 del 1990 - costituisce la reazione, necessariamente rapida e decisa, ad ipotesi di attentato all'ordine e alla sicurezza pubblica. (Non fondatezza, sotto il detto profilo, della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221). - Sul "giusto procedimento" amministrativo, v. la precedente massima F (ed, ivi, richiami).
L'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, prevedendo che lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso avvenga senza "contraddittorio" (inteso come preventiva contestazione degli addebiti e possibilita' di dedurre in ordine ad essi), non contrasta con l'art. 97 Cost., dato che fra i principi costituzionali non rientra quello del "giusto procedimento" amministrativo, e che l'adozione della misura in esame - analogamente allo scioglimento "per gravi motivi d'ordine pubblico", di cui all'art. 39, L. n. 142 del 1990 - costituisce la reazione, necessariamente rapida e decisa, ad ipotesi di attentato all'ordine e alla sicurezza pubblica. (Non fondatezza, sotto il detto profilo, della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221). - Sul "giusto procedimento" amministrativo, v. la precedente massima F (ed, ivi, richiami).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte