Sentenza 103/1993 (ECLI:IT:COST:1993:103)
Massima numero 19443
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/03/1993; Decisione del
10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Titolo
SENT. 103/93 H. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - DURATA VARIABILE DA DODICI A DICIOTTO MESI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA (IN RAFFRONTO ALLA DURATA TRIMESTRALE PREVISTA PER ALTRI CASI DI SCIOGLIMENTO) NONCHE' DEL PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA' DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE LOCALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 103/93 H. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - DURATA VARIABILE DA DODICI A DICIOTTO MESI - ASSERITA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA (IN RAFFRONTO ALLA DURATA TRIMESTRALE PREVISTA PER ALTRI CASI DI SCIOGLIMENTO) NONCHE' DEL PRINCIPIO DI RAPPRESENTATIVITA' DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE LOCALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
L'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, disponendo che la ricostituzione dei consigli comunali e provinciali sciolti per collegamenti o condizionamenti mafiosi abbia luogo dopo un intervallo temporale (dodici-diciotto mesi) ben maggiore di quello trimestrale previsto nelle ipotesi di scioglimento 'ex' art. 39, L. n. 142 del 1990, mira non irragionevolmente a consentire - attraverso una piu' lunga gestione commissariale - l'eliminazione degli effetti dell'influenza mafiosa e il ripristino di condizioni di legalita' della vita amministrativa, in modo da evitare il riprodursi del fenomeno da cui e' dipeso lo scioglimento dell'organo elettivo; tale particolare e prevalente esigenza giustifica il temporaneo cedimento di un aspetto proprio delle autonomie, quale la rappresentativita' degli organi di amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221).
L'art. 15-bis, L. n. 55 del 1990, disponendo che la ricostituzione dei consigli comunali e provinciali sciolti per collegamenti o condizionamenti mafiosi abbia luogo dopo un intervallo temporale (dodici-diciotto mesi) ben maggiore di quello trimestrale previsto nelle ipotesi di scioglimento 'ex' art. 39, L. n. 142 del 1990, mira non irragionevolmente a consentire - attraverso una piu' lunga gestione commissariale - l'eliminazione degli effetti dell'influenza mafiosa e il ripristino di condizioni di legalita' della vita amministrativa, in modo da evitare il riprodursi del fenomeno da cui e' dipeso lo scioglimento dell'organo elettivo; tale particolare e prevalente esigenza giustifica il temporaneo cedimento di un aspetto proprio delle autonomie, quale la rappresentativita' degli organi di amministrazione. (Non fondatezza, in riferimento agli artt. 3, 5 e 128 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 5
Costituzione
art. 128
Altri parametri e norme interposte