Processo penale - Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo - Condizioni e limiti - Dilatazione dei tempi processuali priva di qualsiasi legittima ratio giustificativa - Impossibilità di sindacare le scelte discrezionali del legislatore (nel caso di specie: non fondatezza della questione di legittimità costituzionale relativa alla omessa previsione che l'imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo). (Classif. 199010).
Una violazione del principio della ragionevole durata del processo di cui all'art. 111, secondo comma, Cost. può essere ravvisata soltanto allorché l'effetto di dilatazione dei tempi processuali determinato da una specifica disciplina non sia sorretto da alcuna logica esigenza, e si riveli invece privo di qualsiasi legittima ratio giustificativa. (Precedenti: S. 260/2020 - mass. 43108; S. 12/2016 - mass. 38706; S. 63/2009 - mass. 33224; S. 56/2009 - mass. 33203).
(Nella specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata dal GUP del Tribunale di Rimini in riferimento all'art. 111, secondo comma, Cost. - dell'art. 438, comma 1-bis, cod. proc. pen., come introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. a), della legge n. 33 del 2019, che non prevede che l'imputato infermo di mente, riconosciuto incapace di intendere e di volere al momento del fatto, con perizia accertata in sede di incidente probatorio, possa chiedere di definire il processo con giudizio abbreviato nel caso di reato astrattamente punibile con la pena dell'ergastolo. Il perseguimento della finalità che, rispetto ai reati più gravi previsti dall'ordinamento, sia celebrato un processo pubblico innanzi alla corte di assise e non a un giudice monocratico, rientra nel novero delle scelte discrezionali del legislatore, rispetto alle quali non è consentito alla Corte costituzionale sovrapporre la propria autonoma valutazione).