Sentenza 103/1993 (ECLI:IT:COST:1993:103)
Massima numero 19444
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/03/1993; Decisione del
10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Titolo
SENT. 103/93 I. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - DURATA VARIABILE DA DODICI A DICIOTTO MESI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI VOTO E DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE DA PARTE DEI CITTADINI - ESTRANEITA' DEI PARAMETRI INVOCATI RISPETTO ALLA MISURA IN ESAME - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
SENT. 103/93 I. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - DURATA VARIABILE DA DODICI A DICIOTTO MESI - ASSERITA VIOLAZIONE DEI DIRITTI DI VOTO E DI ACCESSO ALLE CARICHE ELETTIVE DA PARTE DEI CITTADINI - ESTRANEITA' DEI PARAMETRI INVOCATI RISPETTO ALLA MISURA IN ESAME - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
Testo
Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per un periodo da dodici a diciotto mesi in caso di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso (art. 15-bis, L. n. 55 del 1990) non e' inteso a limitare l'elettorato attivo e passivo dei singoli cittadini in relazione a condizioni personali di essi, ma a sanzionare l'organo elettivo nel suo complesso: percio', i parametri dell'art. 48 e dell'art. 51 Cost. risultano del tutto estranei alla misura in esame, riflettendosi essa sui cittadini solo indirettamente e proprio al fine di impedire il protrarsi dell'influenza esercitata dalla criminalita' mafiosa sulla comunita' locale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15-bis, L. 19 maggio 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221, sollevata in riferimento agli artt. 48 e 51 Cost.).
Lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali per un periodo da dodici a diciotto mesi in caso di infiltrazioni o condizionamenti di tipo mafioso (art. 15-bis, L. n. 55 del 1990) non e' inteso a limitare l'elettorato attivo e passivo dei singoli cittadini in relazione a condizioni personali di essi, ma a sanzionare l'organo elettivo nel suo complesso: percio', i parametri dell'art. 48 e dell'art. 51 Cost. risultano del tutto estranei alla misura in esame, riflettendosi essa sui cittadini solo indirettamente e proprio al fine di impedire il protrarsi dell'influenza esercitata dalla criminalita' mafiosa sulla comunita' locale. (Manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 15-bis, L. 19 maggio 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221, sollevata in riferimento agli artt. 48 e 51 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 48
Costituzione
art. 51
Altri parametri e norme interposte