Sentenza 103/1993 (ECLI:IT:COST:1993:103)
Massima numero 19445
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
10/03/1993; Decisione del
10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Titolo
SENT. 103/93 L. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - DURATA VARIABILE DA DODICI A DICIOTTO MESI - DETERMINAZIONE IN CONCRETO RIMESSA ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - ASSERITA SOTTRAZIONE AL CONTROLLO DEL GIUDICE, IN VIOLAZIONE DELLA GARANZIA DI TUTELA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
SENT. 103/93 L. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - DURATA VARIABILE DA DODICI A DICIOTTO MESI - DETERMINAZIONE IN CONCRETO RIMESSA ALL'AUTORITA' AMMINISTRATIVA - ASSERITA SOTTRAZIONE AL CONTROLLO DEL GIUDICE, IN VIOLAZIONE DELLA GARANZIA DI TUTELA GIURISDIZIONALE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Testo
La determinazione della durata (variabile da dodici a diciotto mesi) dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso, seppur rimessa alla discrezionalita' del Governo, e' legata alla valutazione della sottostante situazione di influenza criminale - di cui il provvedimento di scioglimento deve necessariamente dar conto alla stregua dei principi generali in tema di motivazione degli atti amministrativi - e non e' quindi esente dal sindacato giurisdizionale sulla congruita' e logicita' della valutazione compiuta. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221).
La determinazione della durata (variabile da dodici a diciotto mesi) dello scioglimento dei consigli comunali e provinciali per collegamenti o condizionamenti di tipo mafioso, seppur rimessa alla discrezionalita' del Governo, e' legata alla valutazione della sottostante situazione di influenza criminale - di cui il provvedimento di scioglimento deve necessariamente dar conto alla stregua dei principi generali in tema di motivazione degli atti amministrativi - e non e' quindi esente dal sindacato giurisdizionale sulla congruita' e logicita' della valutazione compiuta. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 24 Cost., della questione di costituzionalita' dell'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990 n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991 n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991 n. 221).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte