Sentenza 103/1993 (ECLI:IT:COST:1993:103)
Massima numero 19446
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  10/03/1993;  Decisione del  10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19436  19437  19438  19439  19440  19441  19442  19443  19444  19445


Titolo
SENT. 103/93 M. MAFIA - MISURE DI PREVENZIONE E LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA - SCIOGLIMENTO DI CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN PRESENZA DI COLLEGAMENTI O CONDIZIONAMENTI DI TIPO MAFIOSO - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - RICHIAMO, NON SORRETTO DA ALCUN ARGOMENTO, AD UN PARAMETRO COSTITUZIONALE NON PERTINENTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.

Testo
Ove un parametro costituzionale sia invocato senza svolgere alcun argomento che ne giustifichi il richiamo e la Corte non ravvisi alcuna attinenza fra esso e la previsione legislativa impugnata, la sollevata questione va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita' della questione sollevata in riferimento all'art. 125 Cost. e concernente l'art. 15-bis, L. 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1, d.l. 31 maggio 1991, n. 164, conv. con modif. in L. 22 luglio 1991, n. 221).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 125

Altri parametri e norme interposte