Ordinanza 106/1993 (ECLI:IT:COST:1993:106)
Massima numero 19368
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  10/03/1993;  Decisione del  10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 106/93. SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SORVEGLIANZA SPECIALE DI P.S. CON DIVIETO DI SOGGIORNO - POSSIBILITA' DI APPLICARE TALE MISURA, A CAUSA DELL'EMANAZIONE DEL D.L. 13 MAGGIO 1991, N. 152, SOLO A SOGGETTI MENO PERICOLOSI DI ALTRI (QUALI GLI APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE) AI QUALI SAREBBERO APPLICABILI MISURE MENO AFFLITTIVE - DENUNCIATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE PER DIFETTO DI RILEVANZA.

Testo
Manifesta inammissibilita' della questione in quanto l'ordinanza di rimessione, oltre a non motivare sulla rilevanza, non offre elementi atti a consentire una completa valutazione della fattispecie, ne' quindi a stabilire quale delle ipotesi di pericolosita' previste dall'art. 1, della legge n. 1423 del 1956, essa specificatamente riguardi, cosicche' il richiesto giudizio di costituzionalita' finisce col rivestire nel giudizio 'a quo' un'efficacia meramente ipotetica.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte