Ordinanza 107/1993 (ECLI:IT:COST:1993:107)
Massima numero 19272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CASAVOLA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  10/03/1993;  Decisione del  10/03/1993
Deposito del 19/03/1993; Pubblicazione in G. U. 24/03/1993
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 107/93. PROCESSO PENALE - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - RICHIESTA DI RITO ABBREVIATO - POSSIBILITA' DI AVANZARLA SOLO PRIMA DELL'ASSUNZIONE DELLE PROVE AL DIBATTIMENTO E NON PIU' QUINDI DOPO, NEPPURE SE IN SEGUITO A TALE ASSUNZIONE L'IMPUTAZIONE SIA STATA MODIFICATA - INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AL GIUDIZIO ORDINARIO NEL QUALE IL GIUDIZIO ABBREVIATO PUO' ESSER CHIESTO, ANCHE DOPO ASSUNTE LE PROVE E MODIFICATA L'IMPUTAZIONE - CONSEGUENTE COMPRESSIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE.

Testo
Manifesta infondatezza della questione in quanto: a) l'obiettivo della rapida definizione del processo, in vista del quale - come la Corte ha piu' volte affermato - si e' data facolta' all'imputato, previa rinuncia al dibattimento, di chiedere il giudizio abbreviato, non puo' essere raggiunto quando, in base alle contingenti valutazioni dello stesso imputato sull'andamento del processo, al dibattimento si e' gia' pervenuti; b) la richiesta di giudizio e' collegata solo al fatto contestato, cosicche' in un sistema processuale imperniato sulla formazione della prova nel dibattimento, non rileva l'eventuale modifica dell'imputazione, peraltro ben prevedibile dall'imputato. - S. nn. 316/1992 e 213/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte