Sentenza 109/1993 (ECLI:IT:COST:1993:109)
Massima numero 19358
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 109/93 A. EGUAGLIANZA SOSTANZIALE - DOVERE DELLA REPUBBLICA - ATTUAZIONE LEGISLATIVA MEDIANTE "AZIONI POSITIVE" - DESTINATARI - CATEGORIE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE - INDIVIDUAZIONE - DISCRIMINAZIONI ALL'INCONTRARIO ("REVERSE DISCRIMINATIONS") A FAVORE DI TALI CATEGORIE - FONDAMENTO E GIUSTIFICAZIONE - POSSIBILITA' DI DEROGA AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE - CONDIZIONI E GARANZIE - UNIFORMITA' DI ATTUAZIONE DELLE "AZIONI POSITIVE" SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - COINVOLGIMENTO DI REGIONI (E PROVINCE AUTONOME) NEI RELATIVI PROGRAMMI - POSSIBILITA' E LIMITI.
SENT. 109/93 A. EGUAGLIANZA SOSTANZIALE - DOVERE DELLA REPUBBLICA - ATTUAZIONE LEGISLATIVA MEDIANTE "AZIONI POSITIVE" - DESTINATARI - CATEGORIE SOCIALMENTE SVANTAGGIATE - INDIVIDUAZIONE - DISCRIMINAZIONI ALL'INCONTRARIO ("REVERSE DISCRIMINATIONS") A FAVORE DI TALI CATEGORIE - FONDAMENTO E GIUSTIFICAZIONE - POSSIBILITA' DI DEROGA AL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA FORMALE - CONDIZIONI E GARANZIE - UNIFORMITA' DI ATTUAZIONE DELLE "AZIONI POSITIVE" SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE - COINVOLGIMENTO DI REGIONI (E PROVINCE AUTONOME) NEI RELATIVI PROGRAMMI - POSSIBILITA' E LIMITI.
Testo
Le azioni "positive" costituiscono il principale strumento a disposizione del legislatore per attuare il dovere - che l'art. 3, comma secondo, Cost. assegna alla Repubblica - di assicurare uno statuto effettivo di pari opportunita' di inserimento sociale, economico e politico a categorie di persone socialmente svantaggiate, fondamentalmente quelle riconducibili ai divieti di discriminazione espressi nel primo comma dello stesso art. 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali); dette "azioni positive" - in quanto dirette ad equilibrare situazioni di sostanziale disparita' di condizioni - comportano l'adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di formale parita' di trattamento stabilito nell'art. 3, comma primo, Cost., ma esigono uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale - potendo altrimenti trasformarsi in fattori aggiuntivi di disparita' di trattamento - talche' il coinvolgimento dei soggetti di autonomia nei relativi programmi e' costituzionalmente possibile solo all'interno di un quadro diretto a garantire un'effettiva coerenza di obiettivi e di comportamenti. - S. n. 281/1992, nonche' la successiva massima B (e, ivi, ulteriori richiami).
Le azioni "positive" costituiscono il principale strumento a disposizione del legislatore per attuare il dovere - che l'art. 3, comma secondo, Cost. assegna alla Repubblica - di assicurare uno statuto effettivo di pari opportunita' di inserimento sociale, economico e politico a categorie di persone socialmente svantaggiate, fondamentalmente quelle riconducibili ai divieti di discriminazione espressi nel primo comma dello stesso art. 3 (sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali); dette "azioni positive" - in quanto dirette ad equilibrare situazioni di sostanziale disparita' di condizioni - comportano l'adozione di discipline giuridiche differenziate a favore delle categorie sociali svantaggiate, anche in deroga al generale principio di formale parita' di trattamento stabilito nell'art. 3, comma primo, Cost., ma esigono uniforme attuazione su tutto il territorio nazionale - potendo altrimenti trasformarsi in fattori aggiuntivi di disparita' di trattamento - talche' il coinvolgimento dei soggetti di autonomia nei relativi programmi e' costituzionalmente possibile solo all'interno di un quadro diretto a garantire un'effettiva coerenza di obiettivi e di comportamenti. - S. n. 281/1992, nonche' la successiva massima B (e, ivi, ulteriori richiami).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Altri parametri e norme interposte