Sentenza 109/1993 (ECLI:IT:COST:1993:109)
Massima numero 19359
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 109/93 B. IMPRESA E IMPRENDITORE - AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - DISCIPLINA STATALE - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AD IMPRESE CONDOTTE DA DONNE O A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE - INTERFERENZA IN SETTORI DI COMPETENZA DI REGIONI O PROVINCE AUTONOME - ASSERITA VIOLAZIONE DELLO LORO AUTONOMIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 109/93 B. IMPRESA E IMPRENDITORE - AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - DISCIPLINA STATALE - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AD IMPRESE CONDOTTE DA DONNE O A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE - INTERFERENZA IN SETTORI DI COMPETENZA DI REGIONI O PROVINCE AUTONOME - ASSERITA VIOLAZIONE DELLO LORO AUTONOMIA - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
Le incentivazioni finanziarie disposte dalla L. n. 215 del 1992 a favore di imprese a prevalente partecipazione femminile o condotte da donne, mirando a compensare (ovvero ad attenuare) lo squilibrio storicamente esistente a danno del sesso femminile nel campo dell'imprenditoria, rientrano fra le "azioni positive" finalizzate alla realizzazione dell'eguaglianza effettiva tra uomini e donne; percio', trattandosi di una disciplina positivamente differenziata in vista dell'attuazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, di un valore costituzionale primario, l'indiretta incidenza di essa sulle politiche di incentivazione promosse dalle regioni nei settori materiali di loro competenza, non puo' costituire motivo di illegittimita' costituzionale, ma esige, piuttosto, la previsione di adeguati strumenti di cooperazione fra lo Stato e le regioni (o le province autonome). (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4 e 8, L. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). - S. nn. 75/1992, 202/1992, 281/1992, 366/1992 e 406/1992; v. anche la precedente massima A e la successiva massima D.
Le incentivazioni finanziarie disposte dalla L. n. 215 del 1992 a favore di imprese a prevalente partecipazione femminile o condotte da donne, mirando a compensare (ovvero ad attenuare) lo squilibrio storicamente esistente a danno del sesso femminile nel campo dell'imprenditoria, rientrano fra le "azioni positive" finalizzate alla realizzazione dell'eguaglianza effettiva tra uomini e donne; percio', trattandosi di una disciplina positivamente differenziata in vista dell'attuazione uniforme, su tutto il territorio nazionale, di un valore costituzionale primario, l'indiretta incidenza di essa sulle politiche di incentivazione promosse dalle regioni nei settori materiali di loro competenza, non puo' costituire motivo di illegittimita' costituzionale, ma esige, piuttosto, la previsione di adeguati strumenti di cooperazione fra lo Stato e le regioni (o le province autonome). (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' degli artt. 2, 4 e 8, L. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevate dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). - S. nn. 75/1992, 202/1992, 281/1992, 366/1992 e 406/1992; v. anche la precedente massima A e la successiva massima D.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 15
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte