Sentenza 109/1993 (ECLI:IT:COST:1993:109)
Massima numero 19360
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 109/93 C. IMPRESA E IMPRENDITORE - AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - DISCIPLINA STATALE - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AD IMPRESE CONDOTTE DA DONNE O A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE - CRITERI E MODALITA' PER LE DOMANDE E PER LA CONCESSIONE - DETERMINAZIONE CON SUCCESSIVO DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DI CONCERTO CON QUELLO DEL TESORO - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 109/93 C. IMPRESA E IMPRENDITORE - AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - DISCIPLINA STATALE - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AD IMPRESE CONDOTTE DA DONNE O A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE - CRITERI E MODALITA' PER LE DOMANDE E PER LA CONCESSIONE - DETERMINAZIONE CON SUCCESSIVO DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DI CONCERTO CON QUELLO DEL TESORO - ASSERITA LESIONE DI COMPETENZE DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'art. 6, comma primo, L. 25 febbraio 1992 n. 215, demandando a un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore dell'imprenditoria femminile previste dall'art. 4 della stessa legge, non lede le competenze delle regioni e delle province autonome, trattandosi della fissazione di criteri e modalita' per l'attuazione di programmi legislativi di "azioni positive" di spettanza statale. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 6, comma primo, L. n. 215, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e della Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). - V. massima precedente.
L'art. 6, comma primo, L. 25 febbraio 1992 n. 215, demandando a un decreto ministeriale la determinazione dei criteri e delle modalita' per la presentazione delle domande e per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore dell'imprenditoria femminile previste dall'art. 4 della stessa legge, non lede le competenze delle regioni e delle province autonome, trattandosi della fissazione di criteri e modalita' per l'attuazione di programmi legislativi di "azioni positive" di spettanza statale. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 6, comma primo, L. n. 215, sollevata dalla Regione Lombardia in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e della Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670). - V. massima precedente.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 15
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte