Sentenza 109/1993 (ECLI:IT:COST:1993:109)
Massima numero 19361
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 109/93 D. IMPRESA E IMPRENDITORE - AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - DISCIPLINA STATALE - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AD IMPRESE CONDOTTE DA DONNE O A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE - CONCESSIONE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA - NECESSITA' DI PREVENTIVA COOPERAZIONE CON REGIONI E PROVINCE AUTONOME ALLORCHE' LE IMPRESE BENEFICIARIE OPERINO IN SETTORI DI LORO COMPETENZA - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
SENT. 109/93 D. IMPRESA E IMPRENDITORE - AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - DISCIPLINA STATALE - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AD IMPRESE CONDOTTE DA DONNE O A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE - CONCESSIONE CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA - NECESSITA' DI PREVENTIVA COOPERAZIONE CON REGIONI E PROVINCE AUTONOME ALLORCHE' LE IMPRESE BENEFICIARIE OPERINO IN SETTORI DI LORO COMPETENZA - MANCATA PREVISIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 'IN PARTE QUA'.
Testo
Affiche' sia rispettato il principio costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni, quando la concessione da parte dello Stato di agevolazioni finanziarie all'imprenditoria femminile interferisce in settori di competenza regionale o provinciale, l'esercizio del relativo potere deve essere preceduto da adeguate forme di raccordo con le regioni o le province autonome (tanto piu' in quanto e' previsto che esse concorrano - mediante propri programmi, coerenti con quelli nazionali - al raggiungimento degli obiettivi di eguaglianza sostanziale che ispirano le norme agevolatorie). Pertanto, e' illegittimo costituzionalmente l'art. 6, comma secondo, L. 25 febbraio 1992 n. 215, nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorche' queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome. - V. anche la precedente massima B.
Affiche' sia rispettato il principio costituzionale di leale cooperazione tra Stato e regioni, quando la concessione da parte dello Stato di agevolazioni finanziarie all'imprenditoria femminile interferisce in settori di competenza regionale o provinciale, l'esercizio del relativo potere deve essere preceduto da adeguate forme di raccordo con le regioni o le province autonome (tanto piu' in quanto e' previsto che esse concorrano - mediante propri programmi, coerenti con quelli nazionali - al raggiungimento degli obiettivi di eguaglianza sostanziale che ispirano le norme agevolatorie). Pertanto, e' illegittimo costituzionalmente l'art. 6, comma secondo, L. 25 febbraio 1992 n. 215, nella parte in cui non prevede un meccanismo di cooperazione tra lo Stato, le regioni e le province autonome in relazione all'esercizio del potere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente la concessione delle agevolazioni alle imprese condotte da donne o a prevalente partecipazione femminile allorche' queste ultime operino nell'ambito dei settori materiali affidati alle competenze delle regioni e delle province autonome. - V. anche la precedente massima B.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte