Sentenza 109/1993 (ECLI:IT:COST:1993:109)
Massima numero 19362
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 109/93 E. IMPRESA E IMPRENDITORE - AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - DISCIPLINA STATALE - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AD IMPRESE CONDOTTE DA DONNE O A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE - PREVISIONE E LIMITATO FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI SUPPORTO DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA REGIONALE E PROVINCIALE, NONCHE' DELL'OBBLIGO DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE NUOVE SPESE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 109/93 E. IMPRESA E IMPRENDITORE - AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - DISCIPLINA STATALE - AGEVOLAZIONI FINANZIARIE AD IMPRESE CONDOTTE DA DONNE O A PREVALENTE PARTECIPAZIONE FEMMINILE - PREVISIONE E LIMITATO FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI SUPPORTO DA PARTE DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME - ASSERITA LESIONE DELL'AUTONOMIA ORGANIZZATIVA REGIONALE E PROVINCIALE, NONCHE' DELL'OBBLIGO DI COPERTURA FINANZIARIA DELLE NUOVE SPESE - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'art. 12, L. n. 215 del 1992, prevedendo la predisposizione e realizzazione di programmi regionali di supporto alle agevolazioni statali per l'imprenditoria femminile, configura - sia se interpretato in via letterale che sistematica - non gia' un obbligo, ma una facolta' delle regioni (e delle province autonome), il cui esercizio, da esse autonomamente deciso, deve conformarsi - per esigenze di coordinamento con le concorrenti iniziative statali - a vincoli e modalita' (quali l'accordo con le associazioni di categoria, la stipulazione di convenzioni con enti aventi particolare esperienza, la limitata contribuzione finanziaria statale) che non possono in alcun modo ritenersi lesivi dell'autonomia regionale o provinciale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 12, L. n. 215 cit., sollevata dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia per violazione della propria autonomia organizzativa nonche' in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost., anche in connessione con gli artt. 109, d.P.R. n. 616 del 1977, 27, L. n. 468 del 1978, e 3, comma sesto, L. n. 158 del 1990).
L'art. 12, L. n. 215 del 1992, prevedendo la predisposizione e realizzazione di programmi regionali di supporto alle agevolazioni statali per l'imprenditoria femminile, configura - sia se interpretato in via letterale che sistematica - non gia' un obbligo, ma una facolta' delle regioni (e delle province autonome), il cui esercizio, da esse autonomamente deciso, deve conformarsi - per esigenze di coordinamento con le concorrenti iniziative statali - a vincoli e modalita' (quali l'accordo con le associazioni di categoria, la stipulazione di convenzioni con enti aventi particolare esperienza, la limitata contribuzione finanziaria statale) che non possono in alcun modo ritenersi lesivi dell'autonomia regionale o provinciale. (Non fondatezza della questione di costituzionalita' dell'art. 12, L. n. 215 cit., sollevata dalla Provincia autonoma di Trento e dalla Regione Lombardia per violazione della propria autonomia organizzativa nonche' in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost., anche in connessione con gli artt. 109, d.P.R. n. 616 del 1977, 27, L. n. 468 del 1978, e 3, comma sesto, L. n. 158 del 1990).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 81
co. 4
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 24/07/1977
n. 616
art. 109
legge 05/08/1978
n. 468
art. 27
legge 14/06/1990
n. 158
art. 3
co. 6