Sentenza 109/1993 (ECLI:IT:COST:1993:109)
Massima numero 19363
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 109/93 F. IMPRESA E IMPRENDITORE - AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - DISCIPLINA STATALE - ISTITUZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
SENT. 109/93 F. IMPRESA E IMPRENDITORE - AZIONI POSITIVE PER L'IMPRENDITORIA FEMMINILE - DISCIPLINA STATALE - ISTITUZIONE, PRESSO IL MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL FONDO NAZIONALE PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE - ASSERITA VIOLAZIONE DELL'AUTONOMIA DI REGIONI E PROVINCE AUTONOME - ESCLUSIONE - NON FONDATEZZA DELLE QUESTIONI.
Testo
L'istituzione, presso il Ministero dell'industria, del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, non e' lesiva dell'autonomia delle regioni e delle province autonome, atteso che la materia delle "azioni positive" a favore dell'imprenditoria femminile sfugge alle competenze ad esse attribuite da disposizioni costituzionali o statutarie. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, L. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).
L'istituzione, presso il Ministero dell'industria, del Fondo nazionale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile, non e' lesiva dell'autonomia delle regioni e delle province autonome, atteso che la materia delle "azioni positive" a favore dell'imprenditoria femminile sfugge alle competenze ad esse attribuite da disposizioni costituzionali o statutarie. (Non fondatezza delle questioni di costituzionalita' dell'art. 3, L. 25 febbraio 1992 n. 215, sollevate dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., e dalla Provincia autonoma di Trento in riferimento agli artt. 8, nn. 9, 18, 20, 21 e 29; 9, nn. 3, 7 e 8; 15 e 16, d.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 9
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 15
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
Altri parametri e norme interposte