Sentenza 110/1993 (ECLI:IT:COST:1993:110)
Massima numero 19357
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore MENGONI
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19356


Titolo
SENT. 110/93 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - SGRAVIO DELLE IMPRESE DAGLI ONERI CONTRIBUTIVI CONNESSI AL PREPENSIONAMENTO DEI DIPENDENTI - CONCESSIONE - CONDIZIONI - NECESSITA' CHE LE DOMANDE DI PENSIONAMENTO, ENTRO IL 28 FEBBRAIO 1989, SIANO STATE PRESENTATE AL MINISTERO DEL LAVORO ED INOLTRE SIANO "GIACENTI" PRESSO IL CIPI - DIPENDENZA DEL RICONOSCIUTO BENEFICIO, IN CONTRASTO CON IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA, DAI TEMPI DEL PASSAGGIO DELLE PRATICHE DAL MINISTERO DEL LAVORO AL CIPI - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ULTERIORI PROFILI.

Testo
L'aver subordinato il beneficio dell'esonero delle imprese dagli oneri contributivi connessi al prepensionamento di dipendenti, non solo alla presentazione della domanda dell'azienda al Ministero del lavoro entro la data del 28 febbraio 1989, ma anche alla "giacenza" della domanda presso il CIPI entro la medesima data, si pone in contrasto con il principio di uguaglianza perche' fa dipendere il diritto delle aziende allo sgravio contributivo dalla maggiore o minore sollecitudine con cui il competente ufficio del Ministero del lavoro prende in esame le singole domande di prepensionamento e dalla maggiore o minore durata dei tempi tecnici per formulare la proposta che deve accompagnare la trasmissione delle domande al CIPI. Deve pertanto essere dichiarata la illegittimita' costituzionale - per contrasto con l'art. 3 Cost. - dell'art. 5, secondo comma, d.l. 29 marzo 1991 n. 108, conv. in l. 1 giugno 1991 n. 169 nella parte in cui subordina lo sgravio dell'impresa dal contributo all'INPS oltre che alla presentazione delle domande di prepensionamento entro il 28 febbraio 1989, anche alla condizione della giacenza delle domande presso il CIPI alla medesima data restando assorbito l'ulteriore motivo d'impugnazione in riferimento all'art. 97 Cost.. - Sulla irragionevolezza di norme che subordinano l'applicazione di un beneficio all'espletamento di una procedura amministrativa entro un certo termine v. sent. nn. 85/1965 e 121/1967.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte