Sentenza 111/1993 (ECLI:IT:COST:1993:111)
Massima numero 19525
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 111/93 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ART. 507 COD.PROC.PEN. - AMMISSIONE D'UFFICIO DI NUOVE PROVE - PRESUPPOSTI - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORLA ANCHE IN MANCANZA DI RITUALI INDICAZIONI DELLE PARTI - INTERPRETAZIONE IN TAL SENSO DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - NECESSITA', PER LA CORTE COSTITUZIONALE, IN PRESENZA DI DIFFUSO CONTRARIO INDIRIZZO TRA GIUDICI DI MERITO, DI VERIFICARNE IL FONDAMENTO.
SENT. 111/93 A. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - ART. 507 COD.PROC.PEN. - AMMISSIONE D'UFFICIO DI NUOVE PROVE - PRESUPPOSTI - POTERE DEL GIUDICE DI DISPORLA ANCHE IN MANCANZA DI RITUALI INDICAZIONI DELLE PARTI - INTERPRETAZIONE IN TAL SENSO DELLA CORTE DI CASSAZIONE A SEZIONI UNITE - NECESSITA', PER LA CORTE COSTITUZIONALE, IN PRESENZA DI DIFFUSO CONTRARIO INDIRIZZO TRA GIUDICI DI MERITO, DI VERIFICARNE IL FONDAMENTO.
Testo
L'art. 507 cod.proc.pen. che disciplina l'assunzione d'ufficio di prove e' stato, da ultimo, interpretato dalla Corte di cassazione a sezioni unite nel senso che il giudice puo' disporla anche se si tratti di prove dalle quali le parti siano decadute, per mancata o irrituale indicazione nella lista testimoniale (art. 468) - dovendo intendersi per prove "nuove" ai sensi dell'art. 507 (e dell'art. 603) tutte quelle precedentemente non disposte, siano esse preesistenti o sopravvenute, conosciute ovvero sconosciute. Nonostante l'autorevolezza di tale decisione, la diffusione che ha avuto, in piu' direzioni, l'opposto indirizzo interpretativo, rende necessario che la Corte verifichi la coerenza dell'uno o dell'altro orientamento, nei loro fondamenti ed esiti, con la legge delega e con i principi costituzionali che questa espressamente richiama (art. 2, prima parte). - Cass. pen. sez. un. 6 - 21 novembre, n. 11227.
L'art. 507 cod.proc.pen. che disciplina l'assunzione d'ufficio di prove e' stato, da ultimo, interpretato dalla Corte di cassazione a sezioni unite nel senso che il giudice puo' disporla anche se si tratti di prove dalle quali le parti siano decadute, per mancata o irrituale indicazione nella lista testimoniale (art. 468) - dovendo intendersi per prove "nuove" ai sensi dell'art. 507 (e dell'art. 603) tutte quelle precedentemente non disposte, siano esse preesistenti o sopravvenute, conosciute ovvero sconosciute. Nonostante l'autorevolezza di tale decisione, la diffusione che ha avuto, in piu' direzioni, l'opposto indirizzo interpretativo, rende necessario che la Corte verifichi la coerenza dell'uno o dell'altro orientamento, nei loro fondamenti ed esiti, con la legge delega e con i principi costituzionali che questa espressamente richiama (art. 2, prima parte). - Cass. pen. sez. un. 6 - 21 novembre, n. 11227.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 prima p.