Sentenza 111/1993 (ECLI:IT:COST:1993:111)
Massima numero 19526
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 111/93 B. PROCESSO PENALE - ORDINAMENTO EFFETTIVAMENTE VIGENTE - CARATTERI ESSENZIALI - NON RICONDUCIBILITA' AD ASTRATTE MODELLISTICHE - ORIGINALITA' - ATTUAZIONE DEL SISTEMA ACCUSATORIO, MA SECONDO I CRITERI SPECIFICATI NELLA LEGGE DI DELEGA IN BASE AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE.
SENT. 111/93 B. PROCESSO PENALE - ORDINAMENTO EFFETTIVAMENTE VIGENTE - CARATTERI ESSENZIALI - NON RICONDUCIBILITA' AD ASTRATTE MODELLISTICHE - ORIGINALITA' - ATTUAZIONE DEL SISTEMA ACCUSATORIO, MA SECONDO I CRITERI SPECIFICATI NELLA LEGGE DI DELEGA IN BASE AI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE.
Testo
I lineamenti essenziali dell'attuale ordinamento processual-penale italiano vanno individuati, sul piano metodologico, a prescindere da astratte modellistiche, sulla base del tessuto normativo positivo. Con riferimento a questo, va quindi ribadito che il sistema disegnato nella legge delega e poi concretamente attuato nel codice e' tutt'affatto originale, dato che tende bensi' (art. 2, primo comma) ad attuare "i caratteri del sistema accusatorio", ma "secondo i principi ed i criteri" specificati nelle direttive che seguono. Inoltre, poiche' la stessa norma detta ancor prima l'obbligo di "attuare i principi della Costituzione", un'adeguata considerazione dell'ordinamento effettivamente vigente non puo' prescindere dagli interventi correttivi che la Corte costituzionale si e' trovata a dovervi apportare. - Sent. n. 88/1991.
I lineamenti essenziali dell'attuale ordinamento processual-penale italiano vanno individuati, sul piano metodologico, a prescindere da astratte modellistiche, sulla base del tessuto normativo positivo. Con riferimento a questo, va quindi ribadito che il sistema disegnato nella legge delega e poi concretamente attuato nel codice e' tutt'affatto originale, dato che tende bensi' (art. 2, primo comma) ad attuare "i caratteri del sistema accusatorio", ma "secondo i principi ed i criteri" specificati nelle direttive che seguono. Inoltre, poiche' la stessa norma detta ancor prima l'obbligo di "attuare i principi della Costituzione", un'adeguata considerazione dell'ordinamento effettivamente vigente non puo' prescindere dagli interventi correttivi che la Corte costituzionale si e' trovata a dovervi apportare. - Sent. n. 88/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2
co. 1