Sentenza 111/1993 (ECLI:IT:COST:1993:111)
Massima numero 19527
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19525  19526  19528  19529  19530


Titolo
SENT. 111/93 C. PROCESSO PENALE - PROCESSO DI PARTI - PARTE PUBBLICA: P.M. - CARATTERIZZAZIONE E POTERI - PREVISIONE DI LIMITI E CONTROLLI A SALVAGUARDIA DI PRINCIPI COSTITUZIONALI.

Testo
Il processo penale italiano e' caratterizzato come un processo di "parti" contrapposte ed operanti sul medesimo piano. Tuttavia, poiche' il pubblico ministero (parte pubblica) e' un magistrato indipendente appartenente all'ordine giudiziario che non fa valere interessi particolari, ma agisce esclusivamente a tutela dell'interesse generale all'osservanza della legge, a lui e' demandato anche il compito di svolgere gli accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini, anche se, a salvaguardia del principio di obbligatorieta' dell'azione penale, il suo potere discrezionale e' stato rigorosamente contenuto, circondando il potere di archiviazione con una fitta rete di controlli e dettando in materia una regola di giudizio rispettosa di tale principio. Inoltre, nei casi in cui il potere del P.M. e' apparso strutturato su scelte innovative e, quindi, insindacabili, che condizionavano l'accesso dell'imputato ad un rito (giudizio abbreviato) dal quale scaturiscono automaticamente rilevanti effetti sulla determinazione della pena, la Corte costituzionale e' intervenuta riscontrandone l'"incompatibilita' con un ordinamento costituzionale fondato sui principi di uguaglianza e di legalita' della pena". (V. massima B). - V., in tal senso, le sentt. nn. 88/1991 e 92/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte