Sentenza 111/1993 (ECLI:IT:COST:1993:111)
Massima numero 19528
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  24/03/1993;  Decisione del  24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Massime associate alla pronuncia:  19525  19526  19527  19529  19530


Titolo
SENT. 111/93 D. PROCESSO PENALE - RACCOLTA DELLE PROVE - METODO ORALE - CONTEMPERAMENTI A SALVAGUARDIA DEL FINE DELLA RICERCA DELLA VERITA' E DEI PRECETTI COSTITUZIONALI DI LEGALITA' E OBBLIGATORIETA' DELL'AZIONE PENALE - PRINCIPIO DI "NON DISPERSIONE".

Testo
Con il nuovo codice di procedura penale e' stato introdotto un criterio di separazione funzionale delle fasi processuali allo scopo di accertare la terzieta' del giudice e di privilegiare il metodo orale di raccolta delle prove, concepito come strumento per favorire la dialettica del contraddittorio e la formazione nel giudice di un convincimento libero da influenze pregresse. Tuttavia, poiche' il fine primario e ineludibile del processo penale rimane la ricerca della verita', e non v'ha dubbio che ad un ordinamento basato sul principio della legalita' e su quello dell'obbligatorieta' dell'azione penale non sono consone norme di metodologia processuale che ostacolino in modo irragionevole il processo di accertamento del fatto storico, necessario per pervenire ad una giusta decisione, se ne deve concludere che il nuovo codice, pur dando la massima considerazione alla dialettica del contraddittorio dibattimentale ed al metodo orale, ha pero' nel contempo provveduto a temperarne la portata in riferimento agli elementi di prova non compiutamente (o non genuinamente) acquisibili con tale metodo, adottando per essi il principio di non dispersione. - Nello stesso senso, sent. n. 255/1992.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte