Sentenza 209/2021 (ECLI:IT:COST:2021:209)
Massima numero 44332
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMATO
Udienza Pubblica del
06/10/2021; Decisione del
06/10/2021
Deposito del 05/11/2021; Pubblicazione in G. U. 10/11/2021
Titolo
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Ricognizione degli effetti - Dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di legge delega (nel caso di specie: disposizioni contenute nella c.d. "Riforma Madia") - Estensione automatica dell'illegittimità costituzionale ai decreti legislativi attuativi precedenti alla pronuncia - Esclusione - Necessità di accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali. (Classif. 204003).
Pronunce della Corte costituzionale - Pronunce di accoglimento - Ricognizione degli effetti - Dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale di legge delega (nel caso di specie: disposizioni contenute nella c.d. "Riforma Madia") - Estensione automatica dell'illegittimità costituzionale ai decreti legislativi attuativi precedenti alla pronuncia - Esclusione - Necessità di accertare l'effettiva lesione delle competenze regionali. (Classif. 204003).
Testo
La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale - per carenza di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio governativo della delega - adottata dalla sentenza n. 251 del 2016 è circoscritta alla disposizione di delegazione (legge n. 124 del 2015) e non travolge i decreti legislativi già emanati, la cui eventuale illegittimità costituzionale è subordinata all'accertamento dell'effettiva lesione delle competenze regionali. In particolare, il d.lgs. n. 171 del 2016 in materia di dirigenza sanitaria non è stato travolto dalla pronuncia di illegittimità costituzionale e le sue disposizioni sono idonee a porsi quali principi fondamentali della materia della tutela della salute. (Precedente: S. 159/2018 - mass. 40046; S. 251/2016 - mass. 39235).
La dichiarazione di parziale illegittimità costituzionale - per carenza di adeguate forme di coinvolgimento delle Regioni nella fase di esercizio governativo della delega - adottata dalla sentenza n. 251 del 2016 è circoscritta alla disposizione di delegazione (legge n. 124 del 2015) e non travolge i decreti legislativi già emanati, la cui eventuale illegittimità costituzionale è subordinata all'accertamento dell'effettiva lesione delle competenze regionali. In particolare, il d.lgs. n. 171 del 2016 in materia di dirigenza sanitaria non è stato travolto dalla pronuncia di illegittimità costituzionale e le sue disposizioni sono idonee a porsi quali principi fondamentali della materia della tutela della salute. (Precedente: S. 159/2018 - mass. 40046; S. 251/2016 - mass. 39235).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 04/08/2016
n. 171
art.