Sentenza 111/1993 (ECLI:IT:COST:1993:111)
Massima numero 19529
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 111/93 E. PROCESSO PENALE - PREVISIONI DELLA LEGGE DI DELEGA - "POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE L'ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA" - FINALITA' - FONDAMENTO COSTITUZIONALE.
SENT. 111/93 E. PROCESSO PENALE - PREVISIONI DELLA LEGGE DI DELEGA - "POTERE DEL GIUDICE DI DISPORRE L'ASSUNZIONE DI MEZZI DI PROVA" - FINALITA' - FONDAMENTO COSTITUZIONALE.
Testo
Nella direttiva n. 73 della legge n. 81 del 1987 (concernente il "potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova" e da cui promana l'art. 507 cod.proc.pen.) il legislatore delegante ha esattamente considerato - in armonia con l'obiettivo di eliminazione delle disuguaglianze di fatto posto dall'art. 3, secondo comma, Cost. - che la "parita' delle armi" delle parti normativamente enunciata puo' talvolta non trovare concreta verifica nella realta' effettuale, si' che il fine della giustizia della decisione puo' richiedere un intervento riequilibratore del giudice atto a supplire alle carenze di taluna di esse, cosi' evitando assoluzioni o condanne immeritate. E d'altra parte gli stessi principi di legalita' ed uguaglianza - di cui quello dell'obbligatorieta' dell'azione penale, come la Corte ha gia' rilevato, e' strumento - esigono che il giudice sia messo in grado di porre rimedio anche alle negligenze ed inerzie del difensore. - Sent. n. 88/1991.
Nella direttiva n. 73 della legge n. 81 del 1987 (concernente il "potere del giudice di disporre l'assunzione di mezzi di prova" e da cui promana l'art. 507 cod.proc.pen.) il legislatore delegante ha esattamente considerato - in armonia con l'obiettivo di eliminazione delle disuguaglianze di fatto posto dall'art. 3, secondo comma, Cost. - che la "parita' delle armi" delle parti normativamente enunciata puo' talvolta non trovare concreta verifica nella realta' effettuale, si' che il fine della giustizia della decisione puo' richiedere un intervento riequilibratore del giudice atto a supplire alle carenze di taluna di esse, cosi' evitando assoluzioni o condanne immeritate. E d'altra parte gli stessi principi di legalita' ed uguaglianza - di cui quello dell'obbligatorieta' dell'azione penale, come la Corte ha gia' rilevato, e' strumento - esigono che il giudice sia messo in grado di porre rimedio anche alle negligenze ed inerzie del difensore. - Sent. n. 88/1991.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 2
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 112
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 n. 73