Sentenza 111/1993 (ECLI:IT:COST:1993:111)
Massima numero 19530
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 111/93 F. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PROVE - ASSUNZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI NUOVI MEZZI DI PROVA - RITENUTA SUBORDINAZIONE DELL'ESERCIZIO DI TALE POTERE ALLA PREVENTIVA ACQUISIZIONE DELLE PARTI - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA, DI OBBLIGATORIETA' E DI LEGALITA' DELL'AZIONE PENALE - DENUNCIATA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI A SECONDA CHE LA LISTA TESTIMONIALE SIA STATA O MENO DEPOSITATA TEMPESTIVAMENTE - RITENUTO ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE NON FINALIZZATO ALLA RICERCA DELLA VERITA' STORICA, MA AD UNA PRONUNCIA MERAMENTE PROCESSUALE CON DECISIONI SOLO FORMALMENTE MOTIVATE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DELLE PREMESSE INTERPRETATIVE DA CUI MUOVONO I GIUDICI RIMETTENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
SENT. 111/93 F. PROCESSO PENALE - DIBATTIMENTO - PROVE - ASSUNZIONE D'UFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE DI NUOVI MEZZI DI PROVA - RITENUTA SUBORDINAZIONE DELL'ESERCIZIO DI TALE POTERE ALLA PREVENTIVA ACQUISIZIONE DELLE PARTI - LAMENTATA LESIONE DEI PRINCIPI DELLA LEGGE DI DELEGA, DI OBBLIGATORIETA' E DI LEGALITA' DELL'AZIONE PENALE - DENUNCIATA IRRAZIONALE DISPARITA' DI TRATTAMENTO TRA IMPUTATI A SECONDA CHE LA LISTA TESTIMONIALE SIA STATA O MENO DEPOSITATA TEMPESTIVAMENTE - RITENUTO ESERCIZIO DELLA FUNZIONE GIURISDIZIONALE NON FINALIZZATO ALLA RICERCA DELLA VERITA' STORICA, MA AD UNA PRONUNCIA MERAMENTE PROCESSUALE CON DECISIONI SOLO FORMALMENTE MOTIVATE - PROSPETTATA VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA - ERRONEITA' DELLE PREMESSE INTERPRETATIVE DA CUI MUOVONO I GIUDICI RIMETTENTI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE.
Testo
Non puo' condividersi l'interpretazione data dai giudici 'a quibus' all'art. 507 cod.proc.pen., riguardo alle condizioni a cui esso subordina il potere del giudice di disporre, al dibattimento, anche di ufficio, terminata l'acquisizione di quelli gia' dedotti, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, secondo la quale tale potere non potrebbe essere esercitato ne' nel caso in cui le parti siano decadute per la mancata o tardiva indicazione dei testimoni nella lista di cui all'art. 468 cod.proc.pen., ne' nel caso in cui non vi sia stata ad iniziativa di esse alcuna attivita' probatoria. Va invece affermato che nella stessa previsione dell'art. 507 cod.proc.pen. il potere del giudice e' un potere suppletivo e non certo eccezionale, e di conseguenza devono respingersi, in quanto basate su erronee premesse, le censure di incostituzionalita' formulate sotto vari profili nei confronti della suddetta disposizione. L'assunto dei giudici rimettenti circa l'immanenza, nel nuovo codice, in dipendenza della "scelta accusatoria", di un principio dispositivo riguardo alle prove e quindi, in sostanza, anche riguardo alla 'res iudicanda', non trova infatti riscontro nel tessuto normativo concretamente disegnato nel codice, come si desume dai contenuti di diverse disposizioni (art. 189, 190, secondo comma, 511 e 511 bis, 603, terzo comma, 409, quinto comma) e soprattutto dall'art. 507, del quale la Corte ha gia' posto in luce (sent. n. 241 del 1992) "la funzione di assicurare la piena conoscenza, da parte del giudice, dei fatti oggetto del processo, per consentirgli di pervenire ad una giusta decisione". Significative in tal senso sono del resto anche le pronunce della Corte secondo le quali il nuovo codice non conosce procedure in cui la concorde richiesta delle parti vincoli il giudice sul merito della decisione (sent. n. 313 del 1990) e, nel giudizio abbreviato, il contrario accordo delle parti non preclude le integrazioni probatorie eventualmente necessarie (sentt. nn. 92 del 1992 e 56 del 1993), il che logicamente non consente che una tale preclusione possa invece ritenersi sussistente nel giudizio ordinario. E d'altra parte, fermo restando che, se si ritenessero possibili entrambe le contrapposte interpretazioni dell'art. 507 cod.proc.pen., dovrebbe comunque optarsi per quella conforme a Costituzione, non v'ha dubbio che riconoscere come disponibile dalle parti la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale, sarebbe incontrovertibilmente in contrasto, oltre che con l'art. 2, n. 73, della legge di delega - che il "potere del giudice di disporre l'assunzione dei mezzi di prova" prevede senza limitazioni - con i principi di legalita' e di obbligatorieta' dell'azione penale, con l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi, che tali principi intendono garantire, e, in definitiva, con lo stesso carattere indisponibile della liberta' personale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 507 e 468 cod.proc.pen., sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 73, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - nonche' agli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 102, 111 e 112 Cost.). - Sentt. nn. 241/1992, 313/1990, 92/1992 e 56/1993. - V. anche massime precedenti.
Non puo' condividersi l'interpretazione data dai giudici 'a quibus' all'art. 507 cod.proc.pen., riguardo alle condizioni a cui esso subordina il potere del giudice di disporre, al dibattimento, anche di ufficio, terminata l'acquisizione di quelli gia' dedotti, l'assunzione di nuovi mezzi di prova, secondo la quale tale potere non potrebbe essere esercitato ne' nel caso in cui le parti siano decadute per la mancata o tardiva indicazione dei testimoni nella lista di cui all'art. 468 cod.proc.pen., ne' nel caso in cui non vi sia stata ad iniziativa di esse alcuna attivita' probatoria. Va invece affermato che nella stessa previsione dell'art. 507 cod.proc.pen. il potere del giudice e' un potere suppletivo e non certo eccezionale, e di conseguenza devono respingersi, in quanto basate su erronee premesse, le censure di incostituzionalita' formulate sotto vari profili nei confronti della suddetta disposizione. L'assunto dei giudici rimettenti circa l'immanenza, nel nuovo codice, in dipendenza della "scelta accusatoria", di un principio dispositivo riguardo alle prove e quindi, in sostanza, anche riguardo alla 'res iudicanda', non trova infatti riscontro nel tessuto normativo concretamente disegnato nel codice, come si desume dai contenuti di diverse disposizioni (art. 189, 190, secondo comma, 511 e 511 bis, 603, terzo comma, 409, quinto comma) e soprattutto dall'art. 507, del quale la Corte ha gia' posto in luce (sent. n. 241 del 1992) "la funzione di assicurare la piena conoscenza, da parte del giudice, dei fatti oggetto del processo, per consentirgli di pervenire ad una giusta decisione". Significative in tal senso sono del resto anche le pronunce della Corte secondo le quali il nuovo codice non conosce procedure in cui la concorde richiesta delle parti vincoli il giudice sul merito della decisione (sent. n. 313 del 1990) e, nel giudizio abbreviato, il contrario accordo delle parti non preclude le integrazioni probatorie eventualmente necessarie (sentt. nn. 92 del 1992 e 56 del 1993), il che logicamente non consente che una tale preclusione possa invece ritenersi sussistente nel giudizio ordinario. E d'altra parte, fermo restando che, se si ritenessero possibili entrambe le contrapposte interpretazioni dell'art. 507 cod.proc.pen., dovrebbe comunque optarsi per quella conforme a Costituzione, non v'ha dubbio che riconoscere come disponibile dalle parti la tutela giurisdizionale assicurata dal processo penale, sarebbe incontrovertibilmente in contrasto, oltre che con l'art. 2, n. 73, della legge di delega - che il "potere del giudice di disporre l'assunzione dei mezzi di prova" prevede senza limitazioni - con i principi di legalita' e di obbligatorieta' dell'azione penale, con l'interesse sostanziale pubblico alla repressione dei fatti criminosi, che tali principi intendono garantire, e, in definitiva, con lo stesso carattere indisponibile della liberta' personale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, delle questioni di legittimita' costituzionale degli artt. 507 e 468 cod.proc.pen., sollevate in riferimento agli artt. 76 e 77 Cost. - in relazione all'art. 2, n. 73, della legge 16 febbraio 1987, n. 81 - nonche' agli artt. 2, 3, 24, 25, 101, 102, 111 e 112 Cost.). - Sentt. nn. 241/1992, 313/1990, 92/1992 e 56/1993. - V. anche massime precedenti.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 25
Costituzione
art. 77
Costituzione
art. 101
Costituzione
art. 102
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 112
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte
legge 16/02/1987
n. 81
art. 2 dir. 73