Sentenza 112/1993 (ECLI:IT:COST:1993:112)
Massima numero 19509
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 112/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE AVENTE AD OGGETTO LA QUALIFICAZIONE COME INTERESSE LEGITTIMO (ANZICHE' COME DIRITTO SOGGETTIVO) DELLA POSIZIONE FATTA VALERE DALL'ATTORE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - PREGIUDIZIALITA' RISPETTO ALLA PRONUNCIA SULLA GIURISDIZIONE - CONSEGUENTE LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO A SOLLEVARLA - RIGETTO DI ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - FATTISPECIE.
SENT. 112/93 A. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - QUESTIONE AVENTE AD OGGETTO LA QUALIFICAZIONE COME INTERESSE LEGITTIMO (ANZICHE' COME DIRITTO SOGGETTIVO) DELLA POSIZIONE FATTA VALERE DALL'ATTORE NEL GIUDIZIO 'A QUO' - PREGIUDIZIALITA' RISPETTO ALLA PRONUNCIA SULLA GIURISDIZIONE - CONSEGUENTE LEGITTIMAZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO A SOLLEVARLA - RIGETTO DI ECCEZIONE DI INAMMISSIBILITA' DELL'AVVOCATURA DELLO STATO - FATTISPECIE.
Testo
Il dubbio di incostituzionalita' delle norme che qualificano come interesse legittimo (anziche' come diritto soggettivo) la posizione giuridica fatta valere nel giudizio 'a quo', e' certamente pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione del giudice ordinario adito; percio', quest'ultimo e' legittimato a sollevare la relativa questione di costituzionalita', pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale - formatosi sotto la vigenza di norme anteriori e da lui non condiviso - che riconosca la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibili, malgrado l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice 'a quo', le questioni sollevate da un tribunale ordinario in ordine al regime "concessorio" delle attivita' di radiodiffusione televisiva privata introdotto dalla L. n. 223 del 1990). - S. n. 314/1992.
Il dubbio di incostituzionalita' delle norme che qualificano come interesse legittimo (anziche' come diritto soggettivo) la posizione giuridica fatta valere nel giudizio 'a quo', e' certamente pregiudiziale rispetto alla pronuncia sulla giurisdizione del giudice ordinario adito; percio', quest'ultimo e' legittimato a sollevare la relativa questione di costituzionalita', pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale - formatosi sotto la vigenza di norme anteriori e da lui non condiviso - che riconosca la giurisdizione del giudice amministrativo. (Nella specie, la Corte ha ritenuto ammissibili, malgrado l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice 'a quo', le questioni sollevate da un tribunale ordinario in ordine al regime "concessorio" delle attivita' di radiodiffusione televisiva privata introdotto dalla L. n. 223 del 1990). - S. n. 314/1992.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte