Sentenza 112/1993 (ECLI:IT:COST:1993:112)
Massima numero 19510
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 112/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME IMPUGNATE - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO - CONSIDERAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE NELL'INTEGRALITA' DELLE SUE PARTI - CONSEGUENZE - NORMA NON MENZIONATA IN DISPOSITIVO, MA ESPRESSAMENTE INDUBBIATA IN PIU' PUNTI DELL'ORDINANZA - ESTENSIONE AD ESSA DELL'IMPUGNAZIONE - RIGETTO DI ECCEZIONE FORMULATA DALL'AVVOCATURA DI STATO IN BASE ALL'ASSUNTO CONTRARIO.
SENT. 112/93 B. GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE - NORME IMPUGNATE - INDIVIDUAZIONE - CRITERIO - CONSIDERAZIONE DELL'ORDINANZA DI RIMESSIONE NELL'INTEGRALITA' DELLE SUE PARTI - CONSEGUENZE - NORMA NON MENZIONATA IN DISPOSITIVO, MA ESPRESSAMENTE INDUBBIATA IN PIU' PUNTI DELL'ORDINANZA - ESTENSIONE AD ESSA DELL'IMPUGNAZIONE - RIGETTO DI ECCEZIONE FORMULATA DALL'AVVOCATURA DI STATO IN BASE ALL'ASSUNTO CONTRARIO.
Testo
Il contenuto reale dell'ordinanza di rimessione va determinato considerando quest'ultima nell'integralita' delle sue parti, talche' una norma che espressamente e sotto piu' profili risulti sospettata di incostituzionalita' in piu' punti dell'ordinanza, deve ritenersi compresa fra quelle impugnate dal giudice 'a quo', seppur non menzionata nel dispositivo dell'ordinanza medesima. (Reiezione della prospettata eccezione di irrilevanza delle questioni di costituzionalita' concernenti il regime delle attivita' di radiodiffusione televisiva privata introdotto dalla L. n. 223 del 1990, dovendosi ritenere che il giudice rimettente non ha omesso di impugnare l'art. 32 s.l., assunto dall'Avvocatura di Stato come unica norma conferente alla controversia pendente).
Il contenuto reale dell'ordinanza di rimessione va determinato considerando quest'ultima nell'integralita' delle sue parti, talche' una norma che espressamente e sotto piu' profili risulti sospettata di incostituzionalita' in piu' punti dell'ordinanza, deve ritenersi compresa fra quelle impugnate dal giudice 'a quo', seppur non menzionata nel dispositivo dell'ordinanza medesima. (Reiezione della prospettata eccezione di irrilevanza delle questioni di costituzionalita' concernenti il regime delle attivita' di radiodiffusione televisiva privata introdotto dalla L. n. 223 del 1990, dovendosi ritenere che il giudice rimettente non ha omesso di impugnare l'art. 32 s.l., assunto dall'Avvocatura di Stato come unica norma conferente alla controversia pendente).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte