Sentenza 112/1993 (ECLI:IT:COST:1993:112)
Massima numero 19513
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 112/93 E. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE VIA ETERE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA LEGISLATIVA - ALTERNATIVA FRA REGIME AUTORIZZATORIO E REGIME DI TIPO CONCESSORIO - ASSERITA COMPATIBILITA' SOLTANTO DEL PRIMO CON LA GARANZIA DEL DIRITTO SOGGETTIVO ALLA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE - MOTIVI.
SENT. 112/93 E. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE VIA ETERE DA PARTE DI EMITTENTI PRIVATE - DISCIPLINA LEGISLATIVA - ALTERNATIVA FRA REGIME AUTORIZZATORIO E REGIME DI TIPO CONCESSORIO - ASSERITA COMPATIBILITA' SOLTANTO DEL PRIMO CON LA GARANZIA DEL DIRITTO SOGGETTIVO ALLA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO - ESCLUSIONE - MOTIVI.
Testo
In materia di radiodiffusioni televisive, non puo' contrapporsi in via generale un regime autorizzatorio ad uno di tipo concessorio - quale quello introdotto dalla L. 223 del 1990 - per affermare che solo il primo e' compatibile con la garanzia del diritto soggettivo perfetto alla diffusione del proprio pensiero (art. 21 Cost.), giacche' - in numerose ipotesi di diritto positivo, ed anche nell'ambito della materia radiotelevisiva - la configurazione dell'autorizzazione amministrativa e' tale da non comportare semplicemente la rimozione di un limite all'esercizio di un diritto preesistente. - v. S. n. 153/1987, nonche' le successive massime G, I, N.
In materia di radiodiffusioni televisive, non puo' contrapporsi in via generale un regime autorizzatorio ad uno di tipo concessorio - quale quello introdotto dalla L. 223 del 1990 - per affermare che solo il primo e' compatibile con la garanzia del diritto soggettivo perfetto alla diffusione del proprio pensiero (art. 21 Cost.), giacche' - in numerose ipotesi di diritto positivo, ed anche nell'ambito della materia radiotelevisiva - la configurazione dell'autorizzazione amministrativa e' tale da non comportare semplicemente la rimozione di un limite all'esercizio di un diritto preesistente. - v. S. n. 153/1987, nonche' le successive massime G, I, N.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte