Sentenza 112/1993 (ECLI:IT:COST:1993:112)
Massima numero 19514
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente BORZELLINO - Redattore BALDASSARRE
Udienza Pubblica del
24/03/1993; Decisione del
24/03/1993
Deposito del 26/03/1993; Pubblicazione in G. U. 31/03/1993
Titolo
SENT. 112/93 F. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE VIA ETERE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - ISTITUZIONE DI UN SISTEMA TELEVISIVO DI TIPO "MISTO", BASATO SUL CD. PRINCIPIO DELLA CONCESSIONE A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - FONDAMENTO E FINALITA' - RITENUTA COMPATIBILITA', ALLO STATO ATTUALE, CON I VINCOLI DI ORDINE COSTITUZIONALE ED I CONDIZIONAMENTI DI FATTO INERENTI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO CON IL MEZZO TELEVISIVO.
SENT. 112/93 F. RADIOTELEVISIONE E SERVIZI RADIOELETTRICI - RADIODIFFUSIONI TELEVISIVE VIA ETERE - DISCIPLINA 'EX LEGE' N. 223 DEL 1990 - ISTITUZIONE DI UN SISTEMA TELEVISIVO DI TIPO "MISTO", BASATO SUL CD. PRINCIPIO DELLA CONCESSIONE A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI - VALUTAZIONE DISCREZIONALE DEL LEGISLATORE - FONDAMENTO E FINALITA' - RITENUTA COMPATIBILITA', ALLO STATO ATTUALE, CON I VINCOLI DI ORDINE COSTITUZIONALE ED I CONDIZIONAMENTI DI FATTO INERENTI ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO CON IL MEZZO TELEVISIVO.
Testo
La legge n. 223 del 1990 - che, in sostituzione della "riserva statale" sui servizi di radiodiffusione televisiva, istituisce un sistema radiotelevisivo di tipo "misto", basato sul "principio della concessione" a soggetti pubblici e privati - risponde ad una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto che, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico ed economico-sociale, i "condizionamenti di fatto" all'esercizio del diritto di diffusione del proprio pensiero attraverso il mezzo televisivo (derivanti dalla limitatezza delle frequenze utilizzabili per la radiotelediffusione nell'etere e dalla relativa ristrettezza delle possibilita' di accesso alle necessarie risorse economiche e tecnologiche) sono tali da consentire agli imprenditori privati - purche' sottoposti a rigorose condizioni di ingresso e a predeterminati controlli - di concorrere, insieme con il servizio pubblico, all'informazione televisiva nel rispetto dei vincoli di ordine costituzionale ad essa inerenti (quali il pluralismo, l'imparzialita' e la correttezza dell'informazione, nonche' il rispetto della dignita' umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo morale e psichico dei minori). - Sulla liberta' di manifestazione del pensiero come valore primario e inviolabile (art. 2 Cost.), comprensivo tanto del diritto di informare che di essere informati, v. S. nn. 202/1976, 148/1981, 826/1988; sui condizionamenti di fatto al diritto di diffusione del proprio pensiero col mezzo televisivo, v. S. nn. 59/1960, 225/1974, 202/1976, 148/1981, 826/1988.
La legge n. 223 del 1990 - che, in sostituzione della "riserva statale" sui servizi di radiodiffusione televisiva, istituisce un sistema radiotelevisivo di tipo "misto", basato sul "principio della concessione" a soggetti pubblici e privati - risponde ad una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto che, allo stato attuale dello sviluppo tecnologico ed economico-sociale, i "condizionamenti di fatto" all'esercizio del diritto di diffusione del proprio pensiero attraverso il mezzo televisivo (derivanti dalla limitatezza delle frequenze utilizzabili per la radiotelediffusione nell'etere e dalla relativa ristrettezza delle possibilita' di accesso alle necessarie risorse economiche e tecnologiche) sono tali da consentire agli imprenditori privati - purche' sottoposti a rigorose condizioni di ingresso e a predeterminati controlli - di concorrere, insieme con il servizio pubblico, all'informazione televisiva nel rispetto dei vincoli di ordine costituzionale ad essa inerenti (quali il pluralismo, l'imparzialita' e la correttezza dell'informazione, nonche' il rispetto della dignita' umana, dell'ordine pubblico, del buon costume e del libero sviluppo morale e psichico dei minori). - Sulla liberta' di manifestazione del pensiero come valore primario e inviolabile (art. 2 Cost.), comprensivo tanto del diritto di informare che di essere informati, v. S. nn. 202/1976, 148/1981, 826/1988; sui condizionamenti di fatto al diritto di diffusione del proprio pensiero col mezzo televisivo, v. S. nn. 59/1960, 225/1974, 202/1976, 148/1981, 826/1988.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 21
Altri parametri e norme interposte